Ordinanza n. 15714/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita inottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 2094/2023, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione di ottemperanza alla sentenza n. 2094/2023 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 maggio 2023, notificata il 2 agosto 2023 e passata in giudicato. Il testo non specifica il contenuto delle statuizioni da eseguire né espone le singole censure dedotte nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito dell’azione di ottemperanza. Ha disposto che il Ministero depositi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
artt. 38, 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 38, 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Il provvedimento li richiama nella parte introduttiva, ma non espone una specifica applicazione o interpretazione.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;
Il giudice può acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sui fatti rilevanti per decidere, riferita in particolare alle censure dedotte.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;
La disposizione è richiamata quale fondamento, insieme all’art. 63, comma 1, c.p.a., dell’acquisizione istruttoria della relazione documentata.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Ritenuto che l’Amministrazione debba provvedere – entro il termine perentorio indicato in dispositivo – al predetto incombente, il cui mancato, tardivo o insufficiente espletamento potrà essere valutato ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.;
Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell’incombente istruttorio può essere valutato dal giudice secondo la disposizione richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 5540/2026 - Napoli, Sezione 8
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 15683/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 15684/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 15687/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 15710/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 7 ott 2026Ordinanza n. 1668/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →