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Sentenza

Sentenza del 29/05/2018 n. 6389 - Comm. Trib. Prov. Catania

Ricorso cumulativo - identità di questioni - Ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda l'ammissibilità di un ricorso cumulativo proposto da più soggetti contro più cartelle di pagamento. Il cumulo è ammissibile, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, quando le controversie presentano connessione oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla soluzione di identiche questioni. Non è invece ammissibile un unico ricorso contro più parti avente ad oggetto cartelle prive di connessione per oggetto o titolo, relative a rapporti sostanziali distinti e autonomi.

La decisione

Il principio affermato è che il ricorso cumulativo può essere presentato da più contribuenti, anche per distinte cartelle, soltanto quando le controversie siano connesse o dipendano dalla soluzione di identiche questioni. In mancanza di tali requisiti, il ricorso è inammissibile, poiché non ricorrono le condizioni degli artt. 103 e 104 c.p.c. Il testo non indica gli estremi di una specifica decisione né un dispositivo concreto, ma enuncia un orientamento giurisprudenziale favorevole all'ammissibilità solo in presenza dei requisiti di connessione.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    rinvia alle norme del codice di procedura civile per quanto non disposto dal decreto e nei limiti della loro compatibilità

    Consente di applicare al processo tributario le regole civilistiche sul cumulo e sul litisconsorzio facoltativo, tra cui l'art. 103 c.p.c.

  • Art. 103 c.p.c.

    la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni

    Permette il ricorso congiunto di più soggetti quando le controversie siano connesse per oggetto o titolo oppure dipendano dalla soluzione di identiche questioni.

  • Art. 104 c.p.c.

    Disciplina il cumulo soggettivo di domande proposte contro una sola parte; non può essere invocato per giustificare un ricorso contro più parti quando manca la connessione richiesta dall'art. 103 c.p.c.

  • Artt. 18, 19 e 29 d.lgs. n. 546/1992

    Sono richiamati nel quadro delle regole del processo tributario relative al ricorso, agli atti impugnabili e alla trattazione riunita, ma il principio centrale resta quello della necessaria connessione tra le controversie cumulate.

Massime di principio

  • Un ricorso cumulativo tributario è ammissibile quando le diverse controversie presentano una connessione oggettiva o causale, oppure quando la loro decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni giuridiche o fattuali.
  • La mera analogia delle cartelle, la comunanza del difensore o la somiglianza delle censure non sono sufficienti se i rapporti sostanziali e i titoli delle pretese sono autonomi e privi di collegamento.
  • Quando il ricorso è proposto contro più parti e riguarda cartelle indipendenti, occorre verificare specificamente i requisiti dell'art. 103 c.p.c.; in difetto, il ricorso cumulativo rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • È opportuno proporre ricorsi separati quando le cartelle derivano da tributi, annualità, atti presupposti o rapporti giuridici differenti e la decisione di ciascuna controversia non dipende da questioni realmente identiche.
  • La valutazione dell'identità delle questioni deve essere concreta: deve trattarsi di questioni decisive per tutte le cause, non di semplici argomentazioni o eccezioni ripetute in modo formale.

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