Ordinanza n. 155/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia a carattere interdittivo, unitamente agli atti presupposti, inclusa la comunicazione procedimentale e il verbale del Gruppo Interforze
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano esposti in modo analitico i singoli motivi di ricorso; nella valutazione cautelare il TAR ha esaminato la contestazione della legittimità del quadro indiziario e dell'istruttoria prefettizia, nonché il rispetto del contraddittorio procedimentale e la possibilità di applicare una misura meno afflittiva, come la prevenzione collaborativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, a un primo sommario esame, che il ricorso non fosse assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Il compendio informativo raccolto dalla Prefettura è stato giudicato idoneo a evidenziare un'inequivoca compromissione dell'impresa, sia per la gestione riconducibile a logiche claniche e per le cointeressenze con attività riferibili alla famiglia indicata nel provvedimento, sia per la mancata dissociazione dal contesto criminoso. Il Collegio ha valorizzato la storia economico-criminale del gruppo e le recenti risultanze di polizia giudiziaria, compresi provvedimenti cautelari penali relativi ad associazione mafiosa e altri reati. Relazioni familiari, contatti con esponenti apicali di Cosa Nostra, collegamenti con imprese inquinate e dinamiche aziendali sono stati ritenuti elementi valutati dalla Prefettura in modo ragionevole, coerente, chiaro e attualizzato. Il quadro complessivo, autonomo rispetto alla valutazione penale e fondato sul criterio del più probabile che non, è stato ritenuto tale da evidenziare un forte pericolo di condizionamento mafioso. L'interesse privato è stato considerato recessivo rispetto alla tutela dell'ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali. Il TAR ha inoltre escluso, allo stato, l'applicazione della prevenzione collaborativa, in ragione del peso specifico degli indizi e del contesto geo-economico-criminale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione procedimentale antecedente all'adozione dell'informativa antimafia; il TAR ha ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale.
d.lgs. 159/2011
informativa antimafia a carattere interdittivo
Il quadro informativo prefettizio è valutato secondo la logica preventiva antimafia e il criterio del più probabile che non, autonomamente rispetto all'accertamento penale.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela della riservatezza dei soggetti indicati nella motivazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'informativa antimafia interdittiva, la Prefettura può fondare la prognosi di infiltrazione mafiosa su una valutazione complessiva e attualizzata di relazioni familiari, contatti con esponenti apicali della criminalità organizzata, collegamenti con imprese inquinate, modalità di gestione aziendale e mancata dissociazione dal contesto criminoso.
- La valutazione prefettizia antimafia appartiene alla logica del diritto della prevenzione ed è autonoma e distinta rispetto all'accertamento penale: la prognosi di condizionamento mafioso può essere formulata secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una sentenza penale definitiva.
- Quando il quadro informativo evidenzia un forte pericolo di condizionamento mafioso ed è stato acquisito nel rispetto del contraddittorio procedimentale, l'interesse dell'impresa alla prosecuzione delle proprie attività può recedere rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali.
- La prevenzione collaborativa non costituisce una misura automaticamente applicabile in presenza di un'informativa antimafia: la sua applicazione può essere esclusa quando, per consistenza e peso specifico degli indizi e per il contesto geo-economico-criminale, il rischio di infiltrazione risulti particolarmente grave.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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