Sentenza n. 175/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento: - dell''ordinanza del Sindaco di Isola del Gran Sasso d’Italia n. 126 in data 8.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che intimava al gestore del servizio idrico e all’Amministrazione separata proprietaria di chiudere e mettere in sicurezza la strada consortile del Mescatore
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 126 dell’8 ottobre 2024, adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000 a seguito del cedimento della pista di accesso alla sorgente Mescatore. Ha dedotto eccesso di potere per falsità e carenza dei presupposti, falsità della causa e sviamento, sostenendo che la manutenzione della strada spettasse all’ente proprietario e che il Comune avesse inteso coinvolgerla nella responsabilità per un incidente mortale oggetto di procedimento penale a carico del Sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico. Ha inoltre richiamato precedenti impegni del Comune a eseguire lavori di manutenzione e precedenti ordinanze sindacali sulla percorribilità di una strada diversa. Il Comune ha eccepito che la strada interessata dall’ordinanza non coincideva con quella del cedimento relativo all’incidente mortale e ha evidenziato la disponibilità materiale ed esclusiva della strada da parte della società, che deteneva le chiavi del cancello di accesso. Ha inoltre richiamato gli atti negoziali e amministrativi con cui era stata regolarizzata la precedente occupazione sine titulo dell’area, autorizzato il mutamento di destinazione delle terre civiche e costituita una servitù di acquedotto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso lo sviamento perché la ricorrente non ha contestato che la strada del Mescatore fosse diversa da quella il cui cedimento aveva causato l’incidente oggetto del procedimento penale; è quindi venuto meno il presupposto fattuale dell’asserito intento di coinvolgere la società nella responsabilità penale. Quanto alla legittimazione passiva sostanziale rispetto all’ordinanza contingibile e urgente, il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’immediata messa in sicurezza, la materiale disponibilità dell’area, senza necessità che il destinatario fosse il proprietario, impregiudicato il diritto di rivalsa verso il proprietario. La società disponeva in via esclusiva dell’accesso alla strada e il rapporto con l’area era ulteriormente qualificato dagli atti di concessione, dalle autorizzazioni relative alle terre civiche, dalla costituzione della servitù di acquedotto e dal pagamento del canone. Il Comune ha pertanto correttamente individuato nella società il soggetto in grado di intervenire nell’immediatezza. Sono state ritenute irrilevanti le precedenti ordinanze comunali, perché riferite a una diversa strada. La società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
Consente l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare una situazione di pericolo per la pubblica e immediata incolumità; ai fini dell’individuazione del destinatario è sufficiente la materiale disponibilità dell’area, anche se il destinatario non è proprietario.
art. 4 l.r. Abruzzo n. 68/1999
Richiamato quale base dell’autorizzazione regionale relativa alla concessione e al mutamento di destinazione delle terre civiche occupate.
Massime di principio
- Il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla messa in sicurezza di un’area pericolosa non deve necessariamente essere il proprietario del bene: è sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, quale presupposto necessario e sufficiente per poter eseguire immediatamente gli interventi, restando impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario.
- La materiale disponibilità dell’area assume particolare rilievo quando l’accesso è nella disponibilità esclusiva del destinatario e il suo rapporto con il bene è giuridicamente qualificato da concessioni, servitù o altri atti negoziali e amministrativi.
- La censura di sviamento non può fondarsi su un presupposto fattuale smentito dagli atti o non contestato dalla parte, quale l’identità tra il luogo oggetto dell’ordinanza e un diverso luogo interessato da un procedimento penale.
- Precedenti ordinanze comunali relative alla disciplina della percorribilità o della sicurezza di una diversa strada non dimostrano che l’amministrazione sia tenuta a intervenire sulla strada oggetto dell’ordinanza impugnata.
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