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Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI- 3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acea Ato 5 S.p.A. il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n.639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acea Ato 5 S.p.A. il 26/7/2022: al fine di ottenere l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acea Ato 5 S.p.A. il 23/12/2022: al fine di ottenere l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 495/2022/R/IDR del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (doc. 1); - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202000530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere ARERA di approvazione del metodo tariffario idrico MTI-3, di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, di riesame dei relativi criteri e di riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria connessa all'aumento del costo dell'energia elettrica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR e l'Allegato A, recanti il metodo tariffario idrico MTI-3 per il periodo 2020-2023, nonché, con successivi motivi aggiunti, le delibere n. 639/2021/R/IDR sui criteri di aggiornamento biennale 2022-2023, n. 229/2022/R/IDR, adottata in esito al procedimento di riesame disposto in ottemperanza a precedenti ordinanze del TAR, e n. 495/2022/R/IDR, concernente la riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria destinata a mitigare l'aumento del costo dell'energia elettrica per i gestori del servizio idrico. Prima della trattazione nel merito, la società ha dichiarato di non poter più trarre alcuna utilità concreta dalle impugnazioni, in ragione dell'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale successiva alla proposizione dei ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese. L'amministrazione resistente ha richiamato, ai fini delle spese, una possibile soccombenza virtuale della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non poter più ottenere alcuna utilità concreta dalla decisione di merito. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità delle delibere ARERA né i motivi sostanziali dedotti. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione integrale: al momento della proposizione delle impugnazioni l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco, e la definizione delle medesime questioni era intervenuta solo con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025; inoltre, le pronunce invocate dall'amministrazione per sostenere la soccombenza virtuale erano successive alla proposizione del ricorso. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta derivante dalla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 2, ultima parte, c.p.a.

    La compensazione delle spese è giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella non univocità dell'indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso e nella sopravvenienza delle pronunce richiamate dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, alla luce di sopravvenienze fattuali, normative o giurisprudenziali, di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della proposizione del ricorso, l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco e le pronunce invocate per sostenere la soccombenza virtuale sono intervenute successivamente.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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