Sentenza n. 834/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -dell'Ordinanza del Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia del Comune di Bologna P.G. n. 481100/2020, notificata in data 24.11.2020, recante “rimessione in pristino ex art. 15 L.R. 23/2004 per opere abusive site in Via del Borgo di San Pietro n. 67 nei confronti di Vivolo Luciana”, della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio PG n. 257729 dell'1.07.2020, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo insussistente un interesse dell'amministrazione resistente capace di fondare l'opposizione alla rinuncia ai sensi dell'art. 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino per opere edilizie abusive e comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato l'ordinanza del Comune di Bologna recante la rimessione in pristino, adottata ai sensi dell'art. 15 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004, relativa a opere abusive, nonché la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e gli atti connessi. Prima della decisione, con dichiarazione ritualmente notificata il 21 gennaio 2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il Comune resistente non ha dedotto alcun interesse qualificato idoneo a opporsi alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, dichiarata con sentenza.
art. 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio produce effetti quando non vi sia opposizione della parte costituita che abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio; nel caso concreto il Comune non ha allegato un interesse idoneo a fondare l'opposizione.
art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
Costituiva la base normativa dell'ordinanza comunale di rimessione in pristino impugnata; la sentenza non esamina nel merito la legittimità della sanzione edilizia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata consente la dichiarazione di estinzione del giudizio quando la parte costituita non dimostri un interesse qualificato alla prosecuzione e non si opponga validamente ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese quando ravvisi giusti motivi, anche in considerazione della particolarità della controversia.
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