Cassazione Civile, Ordinanza n. 34526/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi. In primo grado numerosi medici avevano agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere una somma compensativa della mancata adeguata remunerazione durante i corsi di specializzazione seguiti tra il 1983 e il 1991. Il Tribunale aveva rigettato la maggior parte delle domande per prescrizione, salvo quella del medico che aveva dedotto una specializzazione in Odontostomatologia, ritenuta non prescritta ma non riconosciuta dal primo giudice. In appello, per quel medico la domanda è stata accolta, con condanna dello Stato al pagamento di Euro 33.311,46, parametrati all’importo di cui al d.lgs. n. 257/1991, mentre per gli altri è stata confermata la prescrizione con decorrenza del termine dal 27 ottobre 1999. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione relativa al medico vittorioso in appello, deducendo: 1) violazione delle direttive europee perché la specializzazione in Odontostomatologia sarebbe stata espunta dall’elenco comunitario e quindi non darebbe diritto alla remunerazione; 2) violazione delle norme sul quantum, sostenendo che l’importo dovuto non potesse essere calcolato sulla base del d.lgs. n. 257/1991, ma dovesse essere ricondotto al parametro più contenuto dell’art. 11 l. n. 370/1999. Altri gruppi di medici hanno proposto ricorsi incidentali o successivi per contestare la declaratoria di prescrizione, sostenendo che il dies a quo non dovesse essere il 27 ottobre 1999 ma una data successiva, coincidente con il completamento dell’attuazione normativa nel 2007.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale dello Stato, confermando che la specializzazione in Odontostomatologia, per il periodo considerato e secondo il precedente di legittimità richiamato, rientra tra quelle tutelate dalla disciplina comunitaria e dà diritto al ristoro per la tardiva attuazione delle direttive. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la liquidazione del danno sulla base dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, norma non retroattiva e non applicabile alla fattispecie; ha affermato che il parametro di liquidazione va desunto dall’art. 11 della l. n. 370/1999, che esprime una aestimatio equitativa del danno da ritardato recepimento e copre l’area dei pregiudizi normalmente ricollegabili all’inadempimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al quantum e, decidendo nel merito, la Corte ha ridotto la condanna nei confronti dello Stato a Euro 20.141,82 complessivi, oltre interessi legali dal 10 giugno 2008. Gli altri ricorsi incidentali e successivi sono stati dichiarati inammissibili: i primi perché tardivi rispetto al termine per la conversione in ricorso incidentale, i secondi perché successivi al primo ricorso e proposti oltre i termini di legge; per tali impugnazioni sono state anche poste a carico dei ricorrenti le spese e una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. La vicenda si è dunque conclusa con accoglimento parziale del ricorso principale dello Stato, rigetto della contestazione sul diritto al ristoro, riduzione dell’importo dovuto al singolo medico e declaratoria di inammissibilità degli altri gravami.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta per censurare sia la sussistenza del diritto sia i criteri di quantificazione del danno.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo di ricorso è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, divenuto diritto vivente.
artt. 370 e 371 c.p.c.
Il ricorso successivo al primo deve essere proposto in via incidentale entro il termine di quaranta giorni complessivi, anche se formalmente autonomo, per effetto del principio di unicità dell'impugnazione.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
Non è applicabile retroattivamente ai medici che hanno frequentato corsi anteriori; non costituisce il parametro per quantificare il risarcimento da tardivo recepimento delle direttive.
art. 11 l. n. 370/1999
Costituisce il parametro equitativo di liquidazione del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi ed è idoneo a coprire i pregiudizi normalmente ricollegabili all'inadempimento.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Può essere applicato quando l'impugnazione sia connotata da mala fede o colpa grave e si risolva in un abuso del mezzo processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dei ricorrenti soccombenti.
Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
Impongono il riconoscimento di un'adeguata remunerazione ai medici specializzandi nei periodi e per le specializzazioni ricompresi nella disciplina comunitaria.
Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE
Sono richiamate per sostenere l'espunzione della specializzazione in Odontostomatologia dall'elenco, ma la Corte richiama il precedente che ne afferma comunque la tutela per le iscrizioni anteriori alla l. n. 14/2003.
Massime di principio
- Nel contenzioso da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento nasce autonomamente dalla condotta inadempiente dello Stato ed è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999.
- La quantificazione del ristoro per la mancata o incompleta attuazione della disciplina unionale non va effettuata applicando retroattivamente il d.lgs. n. 257/1991, ma secondo il parametro equitativo elaborato dal legislatore con l'art. 11 l. n. 370/1999.
- Il parametro di cui all'art. 11 l. n. 370/1999 copre l'area ordinaria dei pregiudizi derivanti dal ritardato recepimento delle direttive, salvo che la parte alleghi e provi tempestivamente circostanze anomale o ulteriori danni specifici.
- Nel processo di cassazione, ogni impugnazione successiva alla prima deve rispettare il sistema dell'impugnazione incidentale e i termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c.; la proposizione autonoma oltre tali termini rende il ricorso inammissibile.
- È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che contrasta con un orientamento di legittimità ormai consolidato.
- L'uso di impugnazioni manifestamente infondate o meramente reiterative di questioni già stabilmente risolte può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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