Cassazione Penale, Sentenza n. 32889/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). Censurati soprattutto: (i) la determinazione senza alcuna motivazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per due anni, senza richiamo ai parametri dell'art. 218 cod. strada e senza indicare se sia stata applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis cod. strada; (ii) omissione di motivazione in violazione dei criteri imposti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. Un terzo motivo deduce la mancata valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, ma tale motivo è stato impugnato e valutato alla luce dei limiti di ammissibilità del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati: ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente) e ha rinviato al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio su quel punto, perché il Giudice di primo grado non ha motivato adeguatamente la durata della sospensione né ha chiarito l'applicazione della diminuente di un terzo ex art. 222, comma 2-bis cod. strada, e perché la determinazione deve essere sorretta dai parametri dell'art. 218 cod. strada. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi di art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (limiti tassativi di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento). Il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile o confermato.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha confermato che taluni profili non negoziabili dalla parti (es. misure obbligatorie o sanzioni amministrative) restano sindacabili in cassazione ex art. 606 c.p.p.
art. 589-bis cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio stradale; la sentenza di merito applicava la pena su richiesta delle parti per questo reato. La presenza o assenza delle aggravanti (guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) incide sulla misura amministrativa (revoca vs sospensione).
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada)
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Regola le sanzioni amministrative accessorie relative alla patente (revoca/sospensione). In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 l'automatismo della revoca non è più applicabile a tutti gli episodi di omicidio/lesioni stradali e la sospensione può essere disposta con motivazione individuale; inoltre si applica la diminuente di un terzo (comma 2-bis) nei casi di applicazione di pena su richiesta delle parti.
art. 218 cod. strada
Individua i parametri per la determinazione della misura della sospensione della patente (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione). La Corte ha stabilito che il giudice deve fare riferimento a questi parametri per motivare la durata della sospensione.
Corte costituzionale, sent. n. 88 del 2019
Corte cost. n. 88 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo della revoca della patente nei casi non aggravati di omicidio/lesioni stradali; ha affermato la necessità di valutazione individuale e ha reso possibile l'applicazione della sospensione al posto della revoca quando non ricorrono aggravanti quali guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso contro sentenze di patteggiamento per vizi relativi a misure obbligatorie o sanzioni amministrative non negoziabili dalle parti, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103
Limita i motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento ai casi tassativamente elencati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo che contestava la mancata valutazione di una circostanza attenuante, perché non rientrante nelle fattispecie ammesse.
art. 133 cod. pen.
Prevede i criteri di determinazione della pena principale; la Corte ha ribadito che la commisurazione della sanzione amministrativa accessoria non si effettua secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. ma secondo i parametri dell'art. 218 cod. strada.
Massime di principio
- Il giudice che applica la pena su richiesta delle parti (patteggiamento) può essere impugnato in cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., quando nella sentenza siano presenti omissioni o vizi riguardanti misure obbligatorie o sanzioni amministrative non comprese nell'accordo.
- Dopo la Corte costituzionale n. 88/2019, la revoca automatica della patente non è più la risposta obbligata per tutti i casi di omicidio o lesioni stradali: ove non ricorrano specifiche aggravanti, il giudice deve valutare individualmente l'applicazione della sospensione.
- La durata della sospensione della patente, se significativa o distante dal minimo edittale, richiede una motivazione espressa che faccia riferimento ai parametri dell'art. 218 cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, rischio di ulteriore circolazione).
- In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti trova applicazione la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada; il giudice deve indicare esplicitamente se e come tale diminuente è stata operata.
- I motivi di doglianza non ricompresi tassativamente dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (es. contestazioni in ordine a eventuali attenuanti non rilevate) sono in linea di principio inammissibili in cassazione quando la sentenza derivava da patteggiamento.
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