Sentenza n. 641/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del Questore di Grosseto Cat.A.-OMISSIS- notificato a mani proprie della ricorrente in pari data, con cui è stata respinta per irricevibilità l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, presentata dalla medesima a mezzo raccomandata assicurata il 13.3.2025; - di ogni altro atto a esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa: - il decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto Prot. -OMISSIS- del 24.9.2025 recante l’espulsione dal territorio nazionale; - il provvedimento del Questore della Provincia di Grosseto Prot. -OMISSIS-, privo di data ma notificato a mani proprie della ricorrente unitamente agli atti di cui sopra, recante applicazione di misure accessorie fino alla esecuzione dell’espulsione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego per irricevibilità dell'istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva, nonché gli atti conseguenti di espulsione e applicazione di misure accessorie
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Grosseto che aveva dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, presentata il 13 marzo 2025 dopo l’ingresso regolare in Italia il 31 gennaio 2025. Il diniego era fondato sull’assenza, nel passaporto, di un visto d’ingresso o di un visto specifico per residenza elettiva, sul superamento del periodo massimo di soggiorno consentito agli stranieri esenti dal visto e sull’impossibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 394/1999, sostenendo che tale disposizione non richiede il possesso di un visto in corso di validità o di uno specifico visto d’ingresso per residenza elettiva, essendo invece rilevanti i requisiti sostanziali della disponibilità di risorse economiche e di un’abitazione in Italia. Con il secondo motivo è stato dedotto che la domanda era stata presentata entro il periodo di soggiorno regolare di 90 giorni e che, ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, la presentazione della domanda consentiva la permanenza in Italia in attesa della convocazione. La ricorrente ha inoltre rappresentato di non aver potuto partecipare alla convocazione del 26 maggio 2025 a causa del decesso della madre, di aver tempestivamente informato la Questura tramite PEC del 20 maggio 2025 e di essere rientrata in Italia il 1° giugno 2025, senza ricevere formale comunicazione della nuova convocazione fissata per il 24 settembre 2025. Ha quindi lamentato l’omessa considerazione di tali circostanze e la violazione del contraddittorio procedimentale per mancata comunicazione dei motivi ostativi. Con il terzo motivo è stata dedotta l’illegittimità derivata del decreto prefettizio di espulsione e del provvedimento questorile recante misure accessorie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha richiamato l’orientamento secondo cui l’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente né la titolarità di un visto in corso di validità né uno specifico visto d’ingresso per residenza elettiva. In presenza dei requisiti sostanziali, l’assenza dello specifico visto costituisce un elemento formale recessivo, anche perché il permesso per residenza elettiva, caratterizzato dalla disponibilità di ampie risorse economiche e di un’abitazione, può prescindere dalle quote dei flussi d’ingresso. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’ingresso della ricorrente era stato regolare, che la domanda era stata presentata entro il periodo iniziale di soggiorno consentito e che la successiva permanenza era coperta dall’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, in quanto era pendente il procedimento di rilascio del permesso. È stata valorizzata anche la comunicazione tempestiva dell’impedimento familiare e la richiesta di rinvio dell’appuntamento, alla luce dei doveri di correttezza, lealtà e buona fede dell’amministrazione. Il dispositivo ha annullato il diniego impugnato; la sentenza non ha disposto espressamente l’annullamento degli atti conseguenti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999
non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto
L’assenza di uno specifico visto per residenza elettiva non impedisce il rilascio del permesso quando risultino integrati i requisiti sostanziali richiesti; il requisito formale del visto assume carattere recessivo.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998
in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente stare in Italia
La presentazione della domanda di permesso consente la permanenza regolare dello straniero in Italia durante il procedimento di rilascio, quando la domanda sia stata proposta dopo un ingresso regolare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, l’assenza di uno specifico visto d’ingresso per tale tipologia non costituisce, di per sé, causa ostativa quando siano integrati i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina, tra cui la disponibilità di adeguate risorse economiche e di un’abitazione.
- Lo straniero entrato regolarmente in Italia e che abbia presentato tempestivamente una domanda di permesso di soggiorno può permanere legittimamente nel territorio nazionale durante la pendenza del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998.
- L’amministrazione deve valutare le circostanze concrete che abbiano impedito all’interessato di partecipare a una convocazione e le comunicazioni con cui tali circostanze siano state tempestivamente rappresentate, operando secondo correttezza, lealtà e buona fede.
- La mera scadenza del periodo di soggiorno senza visto non giustifica il diniego della domanda quando la permanenza successiva sia coperta dalla pendenza del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.
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