Ordinanza n. 459/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento. n. -OMISSIS- Reg Daspo del 12/01/2026, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha emesso nei confronti del ricorrente il provvedimento di DASPO notificato il 23/01/2026 col quale ha decretato il divieto di accesso ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di anni due, e ogni atto presupposto conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore, della durata di due anni, con divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione europea
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401 del 1989, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento traeva origine dagli scontri verificatisi prima di una partita di calcio: tifosi della squadra ospite, nonostante le disposizioni della Questura, si erano fermati presso un esercizio pubblico dove era radunata la tifoseria ultras avversaria e, con il volto travisato e impugnando aste di bandiera, bastoni e cinture, avevano partecipato a uno scontro. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, al primo sommario esame e con riserva di approfondimento nel merito, insussistente un fumus boni iuris sufficiente. I fatti contestati appaiono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989, poiché integrano una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico. La valutazione di pericolosità sociale non è stata ritenuta irragionevole, sproporzionata o fondata su travisamento dei fatti, in considerazione dell'istruttoria della Questura, degli atti della DIGOS e delle immagini del sistema di videosorveglianza esaminate dalla Polizia Scientifica. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente, essenzialmente ludico, all'accesso agli impianti sportivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989
coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)
Consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive sulla base di elementi di fatto che evidenzino una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi violenti o intimidatori pericolosi per la sicurezza pubblica o turbativi dell'ordine pubblico.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il divieto di accesso agli impianti sportivi previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989 può essere ritenuto assistito da fumus boni iuris quando la condotta del destinatario, ricostruita sulla base di atti della polizia giudiziaria e immagini di videosorveglianza, appaia evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a scontri o ad altri episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
- La valutazione di pericolosità sociale posta a fondamento del DASPO non è irragionevole, sproporzionata o viziata da travisamento quando risulti sostenuta da un'istruttoria concreta e da plurimi elementi fattuali, quali relazioni degli organi investigativi e registrazioni audiovisive esaminate dalla Polizia Scientifica.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un DASPO, l'interesse generale alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale all'accesso agli impianti sportivi, qualificato come essenzialmente ludico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →