Parere n. 1585/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso l’esclusione 07.06.2022 dal concorso per l'assunzione 1300 allievi agenti polizia di stato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsclusione dal concorso per l'assunzione di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato per non idoneità fisica e psichica
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 giugno 2022 con cui è stato giudicato non idoneo al servizio di polizia, deducendo la violazione dell'art. 14, comma 5, del bando, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e degli artt. 2, 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, sproporzione, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, motivazione insufficiente e carenza istruttoria. L'esclusione era motivata dalla presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme e da un disturbo dell'umore. Quanto ai tatuaggi, il ricorrente ha sostenuto che fossero di modeste dimensioni, privi di contenuti contrari al decoro dell'Amministrazione, solo parzialmente visibili e in corso di rimozione. Ha inoltre chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'atto e l'accertamento del diritto alla riammissione al concorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. La disciplina dell'art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, del d.m. n. 198/2003 considera causa di non idoneità la presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme, senza attribuire rilievo al contenuto, alle dimensioni o al significato del tatuaggio. Il d.lgs. n. 172/2019 ha confermato l'assolutezza della causa ostativa. La documentazione medica e fotografica dimostrava la presenza di quattro tatuaggi chiaramente visibili con l'uniforme. Il loro successivo processo di rimozione non poteva essere valutato, in applicazione del principio tempus regit actum. Poiché il provvedimento era plurimotivato, il Collegio ha ritenuto inutile esaminare la distinta causa di esclusione relativa al disturbo dell'umore, il cui eventuale accoglimento non avrebbe arrecato alcun vantaggio al ricorrente. Sono state respinte anche le censure relative alla motivazione, alla disparità di trattamento e al principio di non aggravamento: il provvedimento rinviava alla scheda medica, contenente la descrizione analitica dei tatuaggi e degli elementi clinici, e la sospensione dell'accertamento in attesa della rimozione avrebbe violato la par condicio e la certezza dell'accertamento. L'istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Tatuaggi visibili con l'uniforme
La presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme costituisce causa automatica di non idoneità, indipendentemente da contenuto, dimensioni o significato. Nel caso concreto, scheda medica e fotografie attestavano quattro tatuaggi chiaramente visibili.
Processo di rimozione dei tatuaggi
L'avvio o l'avanzamento della procedura di rimozione non può essere valorizzato ai fini dell'accertamento dell'idoneità, dovendosi applicare il principio tempus regit actum.
Ulteriore causa di esclusione relativa al disturbo dell'umore
Essendo il provvedimento plurimotivato e risultando sufficiente la causa ostativa relativa ai tatuaggi, l'ulteriore motivo di esclusione non deve essere esaminato, poiché il suo eventuale accoglimento non produrrebbe alcuna utilità per il ricorrente.
Motivazione, istruttoria e non aggravamento
Le censure sono infondate: il provvedimento indicava puntualmente le cause ostative e rinviava alla scheda medica, che descriveva analiticamente i tatuaggi e gli elementi clinici. Non era possibile sospendere l'accertamento in attesa della rimozione, poiché ciò avrebbe leso la par condicio e la certezza della procedura concorsuale.
Norme richiamate
art. 29-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
assunzione di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato
È la base normativa della procedura assunzionale nell'ambito della quale è stato adottato il giudizio di non idoneità.
art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme
La presenza del tatuaggio visibile con l'uniforme costituisce causa di non idoneità, a prescindere da contenuto, dimensioni o significato.
art. 3, comma 2, tabella 1, punto 8, lett. b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Prevede la distinta causa di non idoneità psichica indicata nel provvedimento, non esaminata nel merito perché assorbita dalla causa relativa ai tatuaggi.
art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 95, come modificato dal d.lgs. n. 172/2019
Ha irrigidito e confermato l'assolutezza della causa ostativa relativa ai tatuaggi visibili con l'uniforme.
art. 14, comma 5, del bando di concorso
È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le relative censure.
artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono stati invocati in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; il Collegio ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
Sono stati richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; le doglianze sono state respinte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e della conseguente oscurazione dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel concorso per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall'uniforme integra una causa automatica di non idoneità, senza che assumano rilievo il contenuto, le dimensioni, il significato o il carattere non sconveniente del tatuaggio.
- L'idoneità del candidato deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'accertamento; il successivo avvio o completamento di un trattamento di rimozione del tatuaggio non incide sulla legittimità dell'esclusione, in applicazione del principio tempus regit actum.
- Quando un provvedimento di esclusione concorsuale è fondato su più autonome ragioni ostative, la validità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'esclusione; le ulteriori censure relative alle altre motivazioni possono essere assorbite se il loro eventuale accoglimento non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente.
- Non è illegittimo negare la sospensione dell'accertamento dell'idoneità in attesa della rimozione di un tatuaggio visibile, poiché una simile sospensione comprometterebbe la par condicio tra i candidati e la certezza del momento valutativo.
Esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dal concorso per l'assunzione di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato. Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Provvedimento impugnato e motivi di esclusione
Il candidato era stato giudicato non idoneo al servizio di polizia con atto del 7 giugno 2022. Il provvedimento indicava due cause autonome di non idoneità:
- la presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme, ai sensi dell'art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, del d.m. n. 198/2003;
- un disturbo dell'umore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, tabella 1, punto 8, del medesimo decreto.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'esclusione, la sospensione cautelare dell'atto e l'accertamento del diritto alla riammissione al concorso.
Censure del ricorrente
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 14, comma 5, del bando, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 2, 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, sproporzione, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, motivazione insufficiente e carenza istruttoria.
Con specifico riferimento ai tatuaggi, il candidato sosteneva che fossero di modeste dimensioni, privi di contenuti contrari al decoro dell'Amministrazione, solo parzialmente visibili e già sottoposti a una procedura di rimozione in fase avanzata al momento dell'accertamento.
Valutazione sulla causa ostativa dei tatuaggi
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisive la disciplina del d.m. n. 198/2003 e le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 172/2019. La presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme costituisce causa di non idoneità senza che rilevino il contenuto, le dimensioni o il significato del tatuaggio.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sola presenza del tatuaggio visibile con l'uniforme determina automaticamente l'esclusione. Nel caso concreto, la scheda medica e le fotografie acquisite documentavano quattro tatuaggi chiaramente visibili, descritti analiticamente dal medico della Commissione.
Il fatto che il candidato avesse già iniziato un percorso di rimozione non poteva modificare l'esito dell'accertamento. L'idoneità doveva essere valutata in base alla situazione esistente al momento dell'esame, secondo il principio tempus regit actum.
Assorbimento della causa relativa al disturbo dell'umore
Poiché la causa ostativa relativa ai tatuaggi era sufficiente a sostenere autonomamente l'esclusione, il Collegio ha ritenuto inutile esaminare la distinta motivazione concernente il disturbo dell'umore. L'eventuale accoglimento delle censure relative a tale profilo non avrebbe prodotto alcun vantaggio concreto per il ricorrente.
Motivazione, istruttoria e par condicio
Sono state respinte anche le doglianze accessorie. Il provvedimento era specifico, indicava le cause ostative e rinviava alla scheda medica, che conteneva la descrizione analitica dei tatuaggi e degli elementi clinici emersi.
Il richiamo al principio di non aggravamento è stato ritenuto inconferente. L'Amministrazione non poteva sospendere la valutazione in attesa della rimozione dei tatuaggi, perché ciò avrebbe compromesso la par condicio tra i candidati e la certezza del momento in cui dovevano essere accertati i requisiti.
Esito
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l'istanza cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in considerazione della presenza di dati relativi alla salute e ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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