Cassazione Penale, Sentenza n. 24331/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del G.I.P. del 08/07/2021. Il ricorrente chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Dedicava i motivi a inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e a vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e che non si poteva basare il giudizio sulla "biografia criminale e sulla pericolosità sociale" dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la proporzionalità e l'adeguatezza della custodia in carcere rispetto alle esigenze cautelari, richiamando la gravità dei fatti (rapina in abitazione con apertura di una cassaforte con fiamma ossidrica), la spregiudicatezza e professionalità dell'operato e i numerosi precedenti penali dell'imputato (reati collegati a stupefacenti, armi clandestine, evasioni, violazioni di misure di prevenzione, resistenza a P.U.). La Corte ha altresì ricordato il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni discrezionali del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la decisione non ha disposto la rimessione in libertà e la Corte ha ordinato l'invio di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Richiamato in atti: norma tecnica procedurale di riferimento per il deposito di conclusioni scritte del P.G. in Cassazione (contestualizzazione della presenza del P.G. e delle sue conclusioni)
art. 274 c.p.p.
Norma che indica le esigenze cautelari (in concreto rilevanti per valutare la necessitaà della misura). La Corte ha valutato che tali esigenze permangono e giustificano la custodia carceraria alla luce della gravitaà dei fatti e della personalità dell'imputato
art. 275 c.p.p.
Norma che disciplina la scelta e la graduazione delle misure cautelari; i motivi di impugnazione hanno invocato la sua applicazione ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia compiuto corretta valutazione di proporzionalità e adeguatezza
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: applicazione delle spese processuali e possibilità di condanna alla Cassa delle Ammende (qui la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro)
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (commi 1-bis e 1-ter)
Prevede le formalità da eseguire in caso di decisione che non comporta la rimessione in libertà: la Corte ha disposto l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti
Orientamento della Corte di Cassazione richiamato (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 e Sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015 - Querulo)
Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015 - dep. 06/11/2015, Querulo, Rv. 26549401
Ribadito il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni discrezionali del giudice dell'applicazione e del riesame della misura cautelare: la Cassazione controlla la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifesta; inoltre il giudice non è obbligato a motivare espressamente sull'inidoneità del braccialetto elettronico se rigetta la sostituzione con gli arresti domiciliari
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della custodia cautelare con misura più lieve presuppone che permangano esigenze cautelari: il giudizio verte principalmente sulla proporzionalità e sull'adeguatezza della misura in relazione a tali esigenze
- La Corte di Cassazione ha potere di sindacato limitato: verifica solo la presenza di una motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifesta, non può riconsiderare ex novo le valutazioni discrezionali del giudice di merito sulla pericolosità dell'imputato
- Per ottenere la sostituzione occorre allegare elementi nuovi e concreti che incidano sull'intensità delle esigenze cautelari; la mera discordanza di opinione rispetto alla valutazione del giudice non è sufficiente
- La gravità dei fatti e una consistente rilevanza della biografia criminale (precedenti per reati gravi, evasioni, uso di armi, violazioni di misure) sono elementi decisivi che possono escludere misure meno afflittive o l'autocustodia
- Il rigetto della sostituzione con braccialetto elettronico non richiede sempre una motivazione specifica sulla non idoneità del dispositivo elettronico: può ritenersi implicitamente valutata la sua inadeguatezza se il complesso delle esigenze cautelari lo giustifica
- Chi impugna in Cassazione deve porre in evidenza vizi formali o manifeste illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato oppure fornire nuovi elementi non valutati in precedenza; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle Ammende
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