Sentenza del 08/06/2017 n. 517 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Iva - Detrazione - Operazioni intraunione - Prestazioni di servizi a soggetti residenti in un altro stato UE - Esistenza di un rapporto giuridico tra prestatore nazionale e beneficiario europeo - Debenza del tributo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la detraibilità dell'IVA applicata da operatori italiani sulle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. In linea generale, l'IVA applicata su tali operazioni, quando non dovuta secondo le regole territoriali, è indetraibile. Tuttavia, se tra il prestatore nazionale e il beneficiario europeo esiste un rapporto giuridico caratterizzato da un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto, la prestazione può essere considerata soggetta a IVA.
La decisione
La sentenza afferma che l'IVA erroneamente applicata a prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, quando l'imposta non è dovuta, non può essere detratta. Al contrario, qualora sia dimostrata l'esistenza di un rapporto giuridico sinallagmatico, con un collegamento diretto tra servizio e corrispettivo, l'operazione è imponibile e l'IVA risulta dovuta. Il testo richiama la conformità di tale principio alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. C-37/16 del 18 gennaio 2017. Non sono indicati gli esiti processuali specifici né le parti coinvolte.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. C-37/16 del 18 gennaio 2017
La detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia effettivamente dovuta. Per le prestazioni transfrontaliere rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, l'IVA non è detraibile se è stata applicata senza base imponibile; resta invece dovuta quando esiste un rapporto giuridico diretto tra prestazione e corrispettivo.
Massime di principio
- Nelle prestazioni di servizi B2B transfrontaliere intra-UE occorre verificare preliminarmente le regole di territorialità e il luogo in cui l'operazione si considera effettuata.
- L'IVA indicata in fattura non è automaticamente detraibile: la detrazione richiede che il tributo sia effettivamente dovuto secondo la normativa applicabile.
- La presenza di un contratto o di un altro rapporto giuridico con un nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo costituisce un elemento essenziale per valutare l'imponibilità dell'operazione.
- Quando l'IVA è stata applicata erroneamente, la soluzione ordinaria non è la detrazione da parte del cliente, ma la regolarizzazione della fattura e il recupero dell'imposta secondo le procedure previste.
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