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Sentenza

Sentenza del 08/06/2017 n. 517 - Comm. Trib. Prov. Pescara

Iva - Detrazione - Operazioni intraunione - Prestazioni di servizi a soggetti residenti in un altro stato UE - Esistenza di un rapporto giuridico tra prestatore nazionale e beneficiario europeo - Debenza del tributo - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la detraibilità dell'IVA applicata da operatori italiani sulle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. In linea generale, l'IVA applicata su tali operazioni, quando non dovuta secondo le regole territoriali, è indetraibile. Tuttavia, se tra il prestatore nazionale e il beneficiario europeo esiste un rapporto giuridico caratterizzato da un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto, la prestazione può essere considerata soggetta a IVA.

La decisione

La sentenza afferma che l'IVA erroneamente applicata a prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, quando l'imposta non è dovuta, non può essere detratta. Al contrario, qualora sia dimostrata l'esistenza di un rapporto giuridico sinallagmatico, con un collegamento diretto tra servizio e corrispettivo, l'operazione è imponibile e l'IVA risulta dovuta. Il testo richiama la conformità di tale principio alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. C-37/16 del 18 gennaio 2017. Non sono indicati gli esiti processuali specifici né le parti coinvolte.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. C-37/16 del 18 gennaio 2017

    La detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia effettivamente dovuta. Per le prestazioni transfrontaliere rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, l'IVA non è detraibile se è stata applicata senza base imponibile; resta invece dovuta quando esiste un rapporto giuridico diretto tra prestazione e corrispettivo.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni di servizi B2B transfrontaliere intra-UE occorre verificare preliminarmente le regole di territorialità e il luogo in cui l'operazione si considera effettuata.
  • L'IVA indicata in fattura non è automaticamente detraibile: la detrazione richiede che il tributo sia effettivamente dovuto secondo la normativa applicabile.
  • La presenza di un contratto o di un altro rapporto giuridico con un nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo costituisce un elemento essenziale per valutare l'imponibilità dell'operazione.
  • Quando l'IVA è stata applicata erroneamente, la soluzione ordinaria non è la detrazione da parte del cliente, ma la regolarizzazione della fattura e il recupero dell'imposta secondo le procedure previste.

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