Sentenza n. 122/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 583 del 26.09.2024, prot. n. 51026, emessa dal Comune di Nardò, avente ad oggetto la revoca dell’ordinanza di demolizione n. 558 del 13.09.2024 ed emissione di nuova ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi così come autorizzato, ai sensi dell''art. 31 del D.P.R. n. 380/01, delle opere realizzate, in ampliamento ed in difformità dal titolo edilizio rilasciato, presso la spiaggia libera con servizi sita in Nardò, località Torre Squillace, lungomare Cristoforo Colombo s.n.c., in catasto al Foglio 32, particella 1936, nei confronti della società MIG S.r.l. e del Legale Rappresentante Sig. Dell’Atti Giancarlo, notificata alla MIG S.r.l. in data 01.10.2024; - dell’ordinanza del Comune di Nardò n. 558 del 13.09.2024, prot. n. 48542; - della nota prot. n. 40164 del 23.07.2024 emessa dall’Ufficio Paesaggistico del Comune di Nardò; - dei verbali di sopralluogo eseguiti dal tecnico comunale del Comune di Nardò congiuntamente agli Ufficiali della Polizia Locale in data 06.09.2024 ed in data 17.09.2024; - nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relative a opere realizzate in ampliamento e difformità dal titolo edilizio presso un’area in concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali con cui il Comune di Nardò aveva dapprima ordinato la demolizione di opere ritenute abusivamente realizzate e successivamente revocato la prima ordinanza, adottando una nuova ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Sono stati inoltre impugnati la nota dell’Ufficio paesaggistico comunale, i verbali di sopralluogo e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente, con memoria depositata il 26 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la compensazione delle spese. Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità delle ordinanze di demolizione o degli altri atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse; dal testo non emerge un’ulteriore specifica interpretazione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Indicato quale base normativa delle ordinanze comunali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, quando non vi siano ragioni per dubitarne, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- In presenza di una decisione meramente formale determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse e a fronte di una richiesta concorde o comunque non contestata di compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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