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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24998/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2006, l’Amministrazione finanziaria avviava un controllo ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, chiedendo al contribuente la produzione di documentazione contabile e svolgendo un contraddittorio orale. All’esito notificava un avviso di accertamento con rideterminazione del reddito complessivo e recupero a tassazione ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente impugnava l’atto e, dopo un primo accoglimento parziale in CTP, la CTR confermava la decisione di prime cure. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: 1) violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme sul controllo, perché l’avviso sarebbe stato fondato su incongruenze (incrocio tra ritenute d’acconto e fatture) non previamente discusse; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, per avere la CTR applicato la presunzione legale anche ai prelevamenti bancari; 3) violazione di varie norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, per asserita errata valutazione delle prove offerte a superamento della presunzione relativa a movimentazioni e operazioni bancarie; 4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla prova, con deduzione di doppia imposizione e contestazione della ricostruzione delle fatture e delle ritenute; 5) omesso esame e violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997, deducendo che le sanzioni non potevano essergli irrogate perché l’omessa dichiarazione era dipesa dal comportamento fraudolento del commercialista incaricato, già condannato in sede penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo profilo del primo motivo, il terzo motivo e i due profili del quarto motivo, ritenendo che essi mirassero in realtà a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito, oppure fossero formulati in modo generico. Ha invece accolto il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata non aveva considerato l’intervento della Corte costituzionale n. 228/2014, la quale ha eliminato, per i lavoratori autonomi, la presunzione legale di imponibilità dei prelevamenti non giustificati. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito, ma con rinvio la CTR dovrà rivalutare anche l’incidenza dell’eventuale condanna penale del commercialista sulla debenza delle sanzioni, previa verifica del passaggio in giudicato della relativa sentenza. La decisione è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1, n. 7; comma 2, secondo periodo

    consente l’acquisizione di documentazione e, secondo la disciplina allora applicata, fondava una presunzione legale sui prelevamenti bancari; tuttavia tale presunzione non può operare per i lavoratori autonomi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base dell’attività di indagine e richiesta documentale in materia IVA.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sull’accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea ripartizione dell’onere della prova; la Corte non entra nel merito perché le doglianze sono inammissibili in quanto volte a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la pretesa doppia imposizione; la Corte osserva che le censure mascherano una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate nella ricostruzione del reddito tassabile.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente quanto alla tassazione IRPEF nell’ambito del recupero a tassazione.

  • d.lgs. n. 446/1997

    richiamato dal ricorrente quanto alla tassazione IRAP.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente quanto alla tassazione IVA.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    invocato dal ricorrente per escludere le sanzioni quando il comportamento antigiuridico non sia a lui rimproverabile nemmeno a titolo di colpa; la sua applicazione dovrà essere rivalutata in rinvio alla luce dell’eventuale responsabilità del commercialista.

  • Corte cost. n. 228/2014

    ha eliminato, per i lavoratori autonomi, la presunzione legale di imponibilità dei prelevamenti bancari non giustificati.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 5

    richiamato dal ricorrente per incardinare le censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte dichiara inammissibili le doglianze quando tendono alla rivalutazione del merito o sono generiche.

Massime di principio

  • In materia di accertamento bancario nei confronti di lavoratori autonomi, la presunzione legale di imponibilità dei prelevamenti non giustificati non è più applicabile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; la decisione di merito che la applichi senza tenerne conto va cassata.
  • Le censure di legittimità che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a una nuova valutazione delle prove e delle risultanze di fatto sono inammissibili in cassazione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non indichi specificamente il fatto decisivo asseritamente omesso, con sufficiente puntualità e autonomia rispetto alla mera contestazione della ricostruzione probatoria.
  • Quando la sorte delle sanzioni dipende dalla determinazione dell’imposta evasa, la cassazione della statuizione sull’imposta comporta l’assorbimento delle doglianze sulle sanzioni, che dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
  • Se il contribuente deduce che l’omissione dichiarativa o la violazione tributaria sia imputabile al comportamento fraudolento di un professionista incaricato, il giudice del rinvio deve valutare l’incidenza di tale circostanza sulla punibilità amministrativa, verificando anche il passaggio in giudicato della eventuale sentenza penale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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