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Circolare

Circolare n. 68 del 14/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il beneficio previsto dall’art. 44 del D.L. n. 159/2007 e dal D.M. 8 novembre 2007 per i contribuenti a basso reddito con imposta netta 2006 pari a zero. Vengono chiariti importo, requisiti soggettivi e oggettivi, trattamento dei familiari a carico, categorie di reddito ammesse, modalità di erogazione tramite sostituto d’imposta o amministrazione finanziaria, nonché gli obblighi di comunicazione e restituzione delle somme indebitamente percepite.

Misure fiscali di sostegno per contribuenti a basso reddito

Misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

La circolare chiarisce l’attuazione dell’art. 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e del decreto ministeriale 8 novembre 2007, che introducono una misura di sostegno economico a favore dei contribuenti a basso reddito. La disciplina è presentata come anticipazione di un futuro sistema di imposta negativa e viene spiegata con riferimento ai criteri di spettanza, ai beneficiari e alle diverse modalità di erogazione.

Natura del beneficio e importo riconosciuto

Il beneficio è descritto come una misura fiscale di sostegno al reddito, benché la norma utilizzi il termine "detrazione fiscale". La circolare precisa che non si tratta di un risparmio d’imposta, ma di una vera e propria erogazione di somme.

Spetta ai contribuenti che, nel periodo d’imposta 2006, abbiano:

  • un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • un’imposta netta pari a zero.

L’importo base è pari a 150 euro. A tale somma si aggiungono 150 euro per ciascun familiare a carico. Si tratta di un rimborso forfetario: se i requisiti risultano presenti, la somma non va ridotta per il fatto che le condizioni che danno diritto al beneficio siano durate meno di un anno.

Le somme percepite non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono imponibili ai fini:

  • delle imposte sui redditi;
  • delle addizionali;
  • dell’IRAP.

Condizioni di spettanza e soggetti esclusi

La circolare chiarisce che, per avere diritto al beneficio, è necessario che nel 2006 sia esistito un reddito complessivo; non è quindi sufficiente la sola imposta netta zero in senso astratto. Il beneficio spetta anche a soggetti che nel 2006 abbiano percepito un reddito inferiore alla no-tax area e ai pensionati con reddito di pensione non superiore a 7.500 euro, con redditi di terreni fino a 185,92 euro e con reddito dell’abitazione principale.

È inoltre riconosciuto nei casi di esonero dalla dichiarazione, se l’imposta dovuta sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni per progressività e per carichi di famiglia, risulta pari a zero.

La disciplina si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo i criteri dell’art. 2 del TUIR. La circolare ritiene che il requisito della residenza debba sussistere sia nel 2006 sia nel 2007.

Non spetta invece a chi nel 2006 abbia superato 50.000 euro di reddito complessivo. È inoltre escluso il soggetto che, pur avendo imposta netta pari a zero, risulti fiscalmente a carico di altri contribuenti ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Familiari a carico

Per i contribuenti che già hanno titolo al beneficio è riconosciuta una maggiorazione di 150 euro per ciascun familiare a carico.

La circolare richiama l’art. 12 del TUIR per individuare i familiari rilevanti, ossia:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli, compresi naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati;
  • ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Per essere considerato a carico, il familiare deve avere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Nel reddito complessivo vanno incluse anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti da essa gestiti o dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Se nel 2006 il familiare è stato a carico di più soggetti, il beneficio deve essere ripartito in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi di famiglia fruita nel 2006.

Tipologie di reddito ammesse

Il decreto ministeriale individua i beneficiari tra i residenti in Italia non fiscalmente a carico di altri che, nel 2006, abbiano avuto imposta netta pari a zero e abbiano concorso alla formazione del reddito complessivo con una o più delle seguenti categorie:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di pensione;
  • taluni redditi assimilati al lavoro dipendente, e in particolare: compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi da collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa e d’impresa minore, anche in forma di partecipazione;
  • taluni redditi diversi, limitatamente a quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente.

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa esercitato abitualmente, l’imposta netta va considerata con riferimento al reddito assunto al lordo delle perdite dichiarate.

Sono esclusi i contribuenti che nel 2006 hanno percepito soltanto redditi diversi da quelli richiamati, come i redditi fondiari o alcuni redditi assimilati non espressamente previsti dalla norma (ad esempio borse di studio, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie e previdenziali, assegni periodici diversi da quelli del coniuge). Tuttavia, se tali redditi si sommano a uno o più redditi che danno titolo al beneficio, la presenza dei primi non fa venir meno la spettanza del bonus.

Modalità di erogazione automatica

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione, il beneficio è erogato automaticamente nel mese di dicembre 2007 dal sostituto d’imposta che, nello stesso mese, corrisponde le somme e che ha rilasciato il CUD relativo ai redditi 2006. Per i pensionati, l’erogazione avviene sulla base dei dati conosciuti dall’ente pensionistico.

L’erogazione automatica riguarda i soggetti che nel mese di dicembre 2007 ricevono le retribuzioni o la pensione dallo stesso sostituto che ha rilasciato il CUD 2006. La circolare precisa che la rinuncia all’attribuzione automatica è possibile solo per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, non per i pensionati.

Il contribuente deve comunque comunicare, anche successivamente all’erogazione, il codice fiscale dei familiari a carico per i quali ha percepito il beneficio, affinché il sostituto d’imposta lo indichi nel modello 770/2008.

Richiesta al sostituto d’imposta

In alcune ipotesi il beneficio non viene erogato automaticamente ma deve essere richiesto con apposita istanza al sostituto d’imposta. Ciò accade per:

  • soggetti che a dicembre 2007 hanno un sostituto diverso da quello che ha rilasciato il CUD 2006;
  • soggetti che a dicembre 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione da un sostituto, ma nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati da un soggetto che non era sostituto d’imposta.

La richiesta non può essere presentata da soggetti che, pur avendo diritto al beneficio, non rientrano in tali due categorie.

Nell’istanza il contribuente deve dichiarare, con riferimento al 2006:

  • che l’imposta netta era pari a zero;
  • che ha presentato la dichiarazione dei redditi oppure era esonerato;
  • i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale chiede il beneficio;
  • la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico eventualmente fruita nel 2006.

Adempimenti dei sostituti d’imposta e criteri di erogazione

L’erogazione deve avvenire nel mese di dicembre 2007. La circolare chiarisce che tale regola vale per l’erogazione automatica da parte dei sostituti d’imposta e degli enti pensionistici e che il beneficio va comunque corrisposto in dicembre anche se in quel mese non sono previsti emolumenti.

Il sostituto deve utilizzare il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre. Se tale monte non è sufficiente a garantire il beneficio a tutti i dipendenti, assimilati e pensionati, il sostituto è esonerato dall’erogazione nei confronti di tutti. La stessa regola vale anche quando l’insufficienza si verifica nei mesi in cui l’erogazione dovrebbe avvenire su richiesta.

Il sostituto, una volta individuati i beneficiari sulla base del CUD e della documentazione disponibile, deve determinare per ciascuno l’importo spettante ed erogarlo. La compensazione avviene ai sensi del d.P.R. n. 445/1998.

Le somme erogate non concorrono alla formazione del reddito complessivo, non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali e non incidono sulle operazioni di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 né sulla determinazione delle addizionali IRPEF.

Comunicazione di non spettanza e recupero delle somme

I percettori di redditi di lavoro dipendente, assimilati e i pensionati che abbiano ricevuto le somme sono tenuti a comunicare tempestivamente al proprio sostituto d’imposta l’eventuale assenza totale o parziale del diritto al beneficio.

La comunicazione deve comunque avvenire entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno 2008, cioè entro la fine di febbraio 2009, così da consentire al sostituto il recupero delle somme. Il recupero avviene mediante trattenute sugli emolumenti successivi alla comunicazione e comunque non oltre il conguaglio dei redditi relativi al 2008.

Richiesta all’amministrazione finanziaria e restituzione

Per i soggetti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, e in tutti i casi in cui il beneficio non sia stato attribuito dal sostituto d’imposta o sia stato attribuito solo in parte, il bonus può essere richiesto con la dichiarazione dei redditi relativa al 2007. La circolare richiama, tra gli altri, i titolari di redditi di lavoro autonomo o d’impresa, i lavoratori dipendenti pagati da soggetti non sostituti d’imposta nel 2007, i percettori di assegni periodici del coniuge pagati direttamente dal coniuge e i casi di mancata erogazione per insufficienza del monte ritenute o per altri motivi, come il fallimento del sostituto.

Per i soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi, la richiesta avviene mediante un’apposita istanza su modello che sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate dopo l’approvazione dei modelli dichiarativi relativi al 2007.

Se le somme sono state percepite senza averne diritto, in tutto o in parte, e il recupero non avviene tramite il sostituto d’imposta, la restituzione può essere effettuata:

  • tramite dichiarazione dei redditi;
  • mediante versamento con modello F24, per gli esonerati, con apposito codice tributo da istituire.

La restituzione riguarda sia chi ha richiesto per errore un bonus non spettante o spettante solo in parte, sia chi lo ha ricevuto dal sostituto senza poi comunicare l’assenza del diritto, anche per fatti sopravvenuti o impedimenti come il fallimento del sostituto o la cessazione del rapporto di lavoro.

Vigilanza

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite dalla circolare.

Punti principali

Natura e importo del beneficio

Il beneficio è qualificato come misura fiscale di sostegno al reddito e non come vera detrazione d’imposta. Spetta ai contribuenti con reddito complessivo 2006 non superiore a 50.000 euro e imposta netta pari a zero. Consiste in 150 euro, incrementati di ulteriori 150 euro per ciascun familiare a carico, ed è riconosciuto come rimborso forfetario, quindi non proporzionato alla durata delle condizioni che ne danno diritto.

Requisiti di spettanza e soggetti esclusi

È necessario che il contribuente abbia prodotto un reddito complessivo nel 2006 e che sia residente in Italia secondo l’art. 2 del TUIR, con requisito di residenza riferito sia al 2006 sia al 2007. Il beneficio spetta anche in caso di esonero dalla dichiarazione se l’imposta calcolata sul reddito, al netto delle deduzioni, è pari a zero. È escluso chi nel 2006 ha superato i 50.000 euro di reddito complessivo e chi, pur avendo imposta netta zero, risulta fiscalmente a carico di altri.

Familiari a carico e riparto del beneficio

Per ogni familiare a carico è riconosciuta un’ulteriore somma di 150 euro. Sono considerati familiari quelli indicati dall’art. 12 del TUIR, con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Se il familiare è stato a carico di più soggetti nel 2006, il beneficio va ripartito in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi di famiglia fruita in quell’anno.

Categorie di reddito che danno diritto al bonus

Il D.M. 8 novembre 2007 individua come beneficiari i residenti in Italia non fiscalmente a carico di altri che nel 2006 hanno avuto imposta netta zero e redditi di lavoro dipendente, pensione, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa o d’impresa minore, nonché taluni redditi diversi (attività commerciali o di lavoro autonomo non abituali). Sono esclusi i contribuenti che hanno percepito solo redditi diversi da quelli elencati, come redditi fondiari o altri assimilati non richiamati espressamente.

Modalità di erogazione e adempimenti

L’erogazione avviene in via automatica per lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati che a dicembre 2007 ricevono i compensi dallo stesso sostituto che ha rilasciato il CUD 2006; in alternativa può essere richiesta al sostituto d’imposta in specifiche ipotesi, oppure all’amministrazione finanziaria con la dichiarazione 2007 o apposita istanza per gli esonerati. I sostituti devono erogare le somme a dicembre 2007 usando il monte ritenute disponibile; se insufficiente, l’erogazione è sospesa per tutti. Sono previsti obblighi di comunicazione di non spettanza entro il conguaglio di fine anno 2008 e regole per il recupero o la restituzione delle somme indebitamente percepite.

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