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Circolare

Circolare n. 66 del 6/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il passaggio della precedente circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, relativo alla limitazione della tariffa incentivante all’energia prodotta e consumata in loco nell’ambito dello scambio sul posto, vale solo per gli impianti incentivati ai sensi del DM 28 luglio 2005 e non per quelli incentivati dal DM 19 febbraio 2007. Per questi ultimi, la tariffa spetta su tutta l’energia prodotta, anche se immessa in rete. La precisazione non produce effetti fiscali e restano fermi i chiarimenti già forniti sul trattamento fiscale della tariffa incentivante.

Precisazione sulla tariffa incentivante per impianti fotovoltaici e sullo scambio sul posto

Tariffa incentivante per impianti fotovoltaici: precisazione sull’ambito dello scambio sul posto

La circolare fornisce una precisazione interpretativa sulla tariffa incentivante prevista dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, con riferimento ai contenuti della circolare n. 46/E del 19 luglio 2007. L’intervento nasce per delimitare correttamente l’ambito di applicazione del precedente chiarimento relativo agli impianti fotovoltaici che si avvalgono dello scambio sul posto.

Richiamo al chiarimento contenuto nella circolare n. 46/E

Nel paragrafo 2 della circolare n. 46/E era stato precisato che gli impianti fino a 20 kW potevano accedere al servizio di scambio sul posto, oppure cedere l’energia prodotta al gestore della rete. In caso di scambio sul posto, la tariffa incentivante era stata descritta come spettante solo sull’energia prodotta e consumata in loco, mentre l’energia eccedente rispetto ai consumi veniva assorbita dalla rete e riprelevata dall’utente in momenti successivi. In caso di cessione dell’energia, invece, la tariffa era stata indicata come spettante sull’intera produzione, compresa l’energia eccedente venduta al mercato libero o ceduta al gestore di rete.

Segnalazione dell’Autorità e correzione interpretativa

L’Autorità per l’energia e per il gas ha segnalato che la limitazione della tariffa incentivante all’energia prodotta e consumata in loco vale soltanto per gli impianti fotovoltaici ammessi agli incentivi ai sensi del DM 28 luglio 2005, come modificato e integrato dal DM 6 febbraio 2006. La disciplina successiva contenuta nel DM 19 febbraio 2007, infatti, non distingue tra impianti che utilizzano lo scambio sul posto e impianti che non lo utilizzano.

Disciplina applicabile agli impianti incentivati dal DM 19 febbraio 2007

Secondo la circolare, il DM 19 febbraio 2007 riconosce anche a chi si avvale dello scambio sul posto la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, senza distinguere tra energia autoconsumata e energia immessa in rete. Il riferimento è all’articolo 6 del DM 19 febbraio 2007, che conferma il diverso regime rispetto a quello previsto per il DM 28 luglio 2005.

Ambito temporale e assenza di effetti fiscali

La precisazione ha natura interpretativa e serve a circoscrivere correttamente il contenuto del paragrafo 2 della circolare n. 46/E. Essa si applica soltanto agli impianti incentivati ai sensi del DM 28 luglio 2005 e non agli impianti incentivati ai sensi del DM 19 febbraio 2007. La circolare conclude espressamente che tale precisazione non comporta conseguenze fiscali; restano quindi fermi i chiarimenti già resi sul trattamento fiscale della tariffa incentivante.

Punti principali

Oggetto della precisazione

La circolare interviene per correggere e delimitare l’ambito applicativo di un passaggio contenuto nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, relativo al trattamento della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici e alla sua connessione con il meccanismo dello scambio sul posto.

Contenuto del chiarimento precedente

Nella circolare n. 46/E era stato affermato che, per gli impianti fino a 20 kW che accedono allo scambio sul posto, la tariffa incentivante spettava solo sull’energia prodotta e consumata in loco, mentre l’energia eccedente veniva assorbita dalla rete e successivamente riprelevata; in alternativa, cedendo l’energia al gestore o al mercato, la tariffa spettava sull’intera produzione.

Segnalazione dell’Autorità per l’energia e per il gas

L’Autorità ha segnalato che la limitazione della tariffa incentivante all’energia consumata in loco, nell’ambito dello scambio sul posto, riguarda soltanto gli impianti fotovoltaici che beneficiano dell’incentivo ai sensi del DM 28 luglio 2005, come modificato dal DM 6 febbraio 2006.

Disciplina del DM 19 febbraio 2007

Il DM 19 febbraio 2007, che modifica la disciplina precedente, non prevede un trattamento differenziato per chi si avvale dello scambio sul posto e riconosce la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dall’autoconsumo o dall’immissione in rete, ai sensi dell’articolo 6 del decreto.

Ambito di applicazione della precisazione

La precisazione chiarisce che quanto riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 si applica solo agli impianti incentivati dal DM 28 luglio 2005 e non anche a quelli incentivati dal DM 19 febbraio 2007.

Effetti fiscali

La correzione non comporta conseguenze fiscali; pertanto restano validi i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 46/E in merito al trattamento fiscale della tariffa incentivante.

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