Circolare n. 71 del 20/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come determinare l’aliquota media da applicare agli arretrati di lavoro dipendente erogati nel 2004. Dopo aver richiamato il quadro normativo introdotto dalla legge n. 289 del 2002 e i chiarimenti della circolare n. 10/E del 2004, l’Agenzia rivaluta la portata della successiva modifica della legge n. 311 del 2004, ritenendola interpretativa e quindi applicabile anche agli arretrati del 2004. Ne consegue che, in sede di liquidazione d’ufficio, il reddito del biennio precedente va assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione.
Liquidazione delle imposte sugli emolumenti arretrati di lavoro dipendente erogati nel 2004
Liquidazione delle imposte sugli emolumenti arretrati di lavoro dipendente erogati nel 2004
La circolare esamina il criterio di determinazione dell’aliquota media da applicare agli arretrati di lavoro dipendente corrisposti nel 2004, alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 289 del 2002, dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 10/E del 2004 e della successiva modifica apportata dalla legge n. 311 del 2004. L’Agenzia delle entrate rilegge il quadro normativo, qualificando la modifica del 2004 come interpretativa e quindi applicabile anche al 2004.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 289 del 27 dicembre 2002 ha rimodulato la scala delle aliquote IRPEF, affidando la progressività dell’imposizione principalmente alle deduzioni dal reddito complessivo, tra cui la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, nota come no-tax area. Nell’ambito di tale intervento, l’articolo 2, comma 10, ha previsto un regime transitorio per gli arretrati di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, stabilendo che le nuove aliquote e i nuovi scaglioni sarebbero entrati a regime solo per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2004.
Regole di tassazione degli arretrati
Per gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, l’articolo 21, comma 1, del TUIR prevede che l’imposta sia determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota media corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno di percezione. La circolare n. 10/E del 2004 aveva chiarito che, per gli arretrati corrisposti nel 2004, il reddito del biennio precedente andava considerato secondo il regime allora vigente: per la tassazione ordinaria si applicavano le nuove aliquote e la no-tax area introdotte dalla legge n. 289 del 2002, mentre per la tassazione separata degli arretrati continuavano ad applicarsi le vecchie aliquote. In quel contesto, l’aliquota media veniva calcolata assumendo il reddito del biennio precedente al lordo della deduzione per la progressività.
Intervento della legge n. 311 del 2004
La legge n. 311 del 2004, finanziaria per il 2005, con l’articolo 1, comma 353, lettera a), ha modificato gli articoli 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973, stabilendo che il reddito del biennio precedente debba essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione e delle deduzioni per carichi di famiglia. La circolare ricorda che, inizialmente, tale novità era stata considerata rilevante soltanto per gli arretrati erogati a partire dall’entrata in vigore della legge stessa.
Rilettura sistematica e natura interpretativa
A seguito di una più approfondita analisi, l’Agenzia ritiene però che una lettura limitata agli arretrati erogati dal 2005 renderebbe la norma tendenzialmente inutile e meramente confermativa di un principio già affermato in via amministrativa. La disposizione viene quindi interpretata come espressione di esigenze sistematiche e come norma di natura interpretativa, idonea a spiegare effetti sin dal periodo d’imposta in cui fu introdotta la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione.
Effetti operativi per il 2004
In conseguenza di tale impostazione, per la liquidazione d’ufficio delle imposte relative agli arretrati di lavoro dipendente erogati nel 2004, il reddito del biennio precedente deve essere considerato al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione. La circolare, dunque, corregge l’orientamento precedentemente espresso per quel periodo e consolida un criterio di calcolo più coerente con il sistema normativo complessivo.
Punti principali
Quadro normativo originario e regime transitorio
La legge n. 289 del 27 dicembre 2002 aveva rimodulato la scala delle aliquote IRPEF introducendo la progressività tramite deduzioni dal reddito complessivo, tra cui la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (c.d. no-tax area). L’articolo 2, comma 10, prevedeva un regime transitorio per gli arretrati di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, stabilendo che le nuove aliquote e i nuovi scaglioni si applicassero solo ai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2004.
Tassazione degli arretrati e circolare n. 10/E del 2004
Per gli arretrati di lavoro dipendente, l’articolo 21, comma 1, del TUIR prevede l’applicazione dell’aliquota media corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno di percezione. La circolare n. 10/E del 2004, con riferimento agli arretrati corrisposti nel 2004, aveva chiarito che il reddito del biennio precedente dovesse essere considerato al lordo della deduzione per la progressività, mentre per la tassazione ordinaria continuavano a valere le nuove aliquote e la no-tax area introdotte dalla legge n. 289 del 2002.
Intervento della legge n. 311 del 2004
La legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 353, lettera a), ha modificato gli articoli 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973, prevedendo che il reddito del biennio precedente, ai fini del calcolo dell’aliquota media per gli arretrati, sia assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione e delle deduzioni per carichi di famiglia. In un primo momento l’Agenzia aveva attribuito a tale modifica efficacia solo per gli arretrati erogati dal 2005 in poi.
Natura interpretativa della modifica normativa
La circolare conclude che la modifica introdotta dalla legge finanziaria per il 2005 non ha solo funzione applicativa per il futuro, ma natura interpretativa e portata più ampia. Se fosse stata limitata ai soli arretrati erogati dal 2005, sarebbe risultata sostanzialmente superflua rispetto a quanto già affermato in via amministrativa dalla circolare n. 10/E del 2004. Perciò la disposizione deve valere sin dal periodo d’imposta in cui è stata introdotta la deduzione per la progressività.
Effetti pratici sulla liquidazione d’ufficio per il 2004
In sede di liquidazione d’ufficio, per il calcolo dell’aliquota media applicabile agli arretrati di lavoro dipendente erogati nel 2004, il reddito del biennio precedente deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione. La circolare supera così l’orientamento precedentemente espresso nella circolare n. 10/E del 2004 per il periodo interessato.
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