Cassazione Penale, Sentenza n. 1810/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (somma pari a euro 999.686,03 e sequestro per equivalente e della societa Campo Frutta srl) in relazione a contestazioni provvisorie di: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., capi 2 e 4), bancarotta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223 R.D. 267/1942), nonche responsabilita dell'ente ai sensi dell'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001. La difesa ha dedotto, tra l'altro: concorso apparente di norme e applicazione errata dell'art. 81 c.p.; assorbimento delle condotte di autoriciclaggio in reati precedenti; insussistenza degli elementi costitutivi dei reati (anche alla luce dell'annullamento di un avviso di accertamento GdF del 2014); error in judicando e travisamento dei fatti con richiesta di valutazione della documentazione probatoria prodotta in sede di riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte risultavano manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede (tantissime deduzioni costituivano sindacato sul merito della prova o producevano documentazione nuova non ammissibile in Cassazione; altre erano prive di interesse concreto rispetto al sequestro). La Corte ha confermato i principi applicati dal giudice del riesame: il sequestro poteva fondarsi sulle molteplici contestazioni provvisorie; l'annullamento parziale o successivo di un avviso di accertamento amministrativo non esclude di per sé la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta (reato di pericolo); l'autoriciclaggio può concorrere con la bancarotta quando dalle distrazioni derivi un successivo reimpiego dissimulato; la duplicazione di contestazioni che incidono sul medesimo importo non legittima l'impugnazione per carenza di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e ad eventuale sanzione per l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 11 D. L.vo 74 del 2000
Rilevato come reato di pericolo concreto: non richiede la fondatezza della pretesa tributaria; punisce chi compie atti simulati o fraudolenti atti a rendere inefficace la riscossione coattiva; rilevante ai fini del sequestro anche se avvisi successivamente impugnati sono stati annullati
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
Può configurarsi anche per distrazioni patrimoniali antecedenti alla dichiarazione di fallimento quando vi sia successivo reimpiego o dissimulazione delle somme; non è automaticamente escluso per ragioni temporali rispetto al delitto presupposto
art. 81 cod. pen.
Riferimento alle regole sul concorso di reati; la Corte ha valutato che, nel caso, il quadro processuale porta a configurare concorso formale o continuazione piuttosto che concorso apparente di norme
art. 15 cod. pen.
Principio di specialita evocato dalla difesa; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul confronto tra reati fiscali e fallimentari e ha ritenuto prevalente l'orientamento che distingue i beni giuridici tutelati, portando alla configurazione di concorso formale tra reati
artt. 223 e 216, comma 1, n. 1, R.D. 267 del 1942
Norme sulla bancarotta patrimoniale e relative fattispecie: la Corte ha ricordato che le condotte distrattive possono concorrere con autoriciclaggio se seguite da attività di dissimulazione e che la consumazione della bancarotta prefallimentare avviene con la dichiarazione di fallimento
art. 25-octies D. L.vo 231 del 2001
Norma sulla responsabilita degli enti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha osservato che tale contestazione non fonda il sequestro adottato nei confronti del ricorrente
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio dell'interesse all'impugnazione: l'interesse deve essere concreto e attuale e idoneo a produrre un vantaggio pratico eliminando il provvedimento pregiudizievole
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione richiamata per l'eventuale condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione in ragione della responsabilita nella proposizione di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge e non per rivalutazioni di merito: non è possibile rimettere in discussione la valutazione del fumus commissi delicti o la valutazione probatoria fatta dal giudice del riesame, salvo vizi di motivazione radicali.
- Documenti o consulenze prodotti in Cassazione che non erano stati prodotti nei precedenti gradi non sono generalmente considerati: la Corte esamina principalmente quanto già acquisito nel procedimento.
- La duplicazione delle contestazioni che colpiscono lo stesso importo puo rendere priva di interesse l'impugnazione volta a escludere una sola delle contestazioni, se tale esclusione non incide sul titolo del sequestro.
- L'annullamento amministrativo o tributario di un avviso di accertamento non determina automaticamente l'esclusione del reato penale di sottrazione fraudolenta: il reato fiscale e reato di pericolo e la valutazione penale resta fondata su un giudizio ex ante sulle condotte.
- Autoriciclaggio e bancarotta possono concorrere quando condotte distrattive siano seguite da atti di dissimulazione e reinvestimento delle somme: il criterio temporale non esclude automaticamente la configurazione dell autoriiciclaggio.
- Per impugnare efficacemente un sequestro, la difesa deve mirare a vizi di diritto o di motivazione tali da incidere concretamente sul titolo del provvedimento e non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
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