Cassazione Penale, Sentenza n. 20150/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione al decreto penale di condanna giudicata inammissibile dal GIP per mancata allegazione del mandato specifico conferito dall'imputato, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha impugnato lamentando che l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. rinvia all'art. 582 cod. proc. pen. (modalità di presentazione dell'atto) e non contiene un rinvio implicito all'art. 581 (forma e requisiti di ammissibilità), per cui l'opposizione a decreto penale di condanna non soggiacerebbe alla disciplina di cui all'art. 581.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (che disciplinano forma e requisiti di ammissibilità dell'impugnazione ordinaria). Ha motivato che l'art. 461, comma 1, richiama esclusivamente le modalità di presentazione previste dall'art. 582 e non la disciplina di forma e ammissibilità di cui all'art. 581; ha richiamato il principio di tassatività delle cause di inammissibilità e il criterio di equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, compatibilmente con il favor oppositionis. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati rimessi al GIP di Reggio Emilia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilità, all'opposizione al decreto penale di condanna, dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 che prevedono requisiti di forma e di mandato per le impugnazioni ordinarie; tale disciplina non si estende all'opposizione al decreto penale.
art. 461, comma 1, cod. proc. pen.
Va interpretato come richiamo limitato alle modalità di presentazione disciplinate dall'art. 582 e non come rinvio alla disciplina di ammissibilità e forma di cui all'art. 581.
art. 582 cod. proc. pen.
Individua le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione alle quali l'art. 461 rinvia; la Corte rileva che tali modalità non implicano l'operatività automatica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite alla materia del ricorso (termini e limiti oggettivi del gravame) nella definizione dei motivi dedotti in cassazione.
giurisprudenza (Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Pullerio, Rv. 285978 - 01)
Precedente richiamato a sostegno del principio di non estensione delle cause di inammissibilità previste per le impugnazioni ordinarie all'opposizione al decreto penale, e dell'applicazione del favor oppositionis.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna va valutata alla stregua di un atto di impugnazione nel rispetto del principio del "favor oppositionis" e non è automaticamente assoggettata a tutte le cause di inammissibilità previste per le impugnazioni ordinarie (art. 581).
- L'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama le modalità di presentazione previste dall'art. 582 ma non comporta un rinvio alle norme di forma e ammissibilità dell'art. 581, per cui non può costituire base per dichiarare inammissibile l'opposizione per mancato mandato specifico ex art. 581, comma 1-ter.
- Le cause di inammissibilità delle impugnazioni sono tassative: il giudice non può estenderle per analogia all'opposizione al decreto penale di condanna quando il testo normativo non lo prevede esplicitamente.
- In pratica, prima di dichiarare inammissibile un'opposizione a decreto penale per vizi di rappresentanza, il giudice deve verificare la concreta applicabilità delle parti dell'art. 581; in caso di dubbio, la soluzione favorevole al ricorrente (favor oppositionis) favorisce la valutazione di ammissibilità.
- Per cautela difensiva, comunque, è consigliabile che il difensore alleghi ogni documento che attesti il potere di rappresentanza (mandato) quando interpone l'opposizione, per ridurre il rischio di contestazioni formali e ritardi procedurali.
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