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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22752/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La lite origina da una procedura per dichiarazione di fallimento promossa da alcune ereditiere di un creditore della società, poi sfociata nella revoca dell'ammissione a concordato preventivo e nella dichiarazione di fallimento della società immobiliare in liquidazione. La società ha proposto reclamo contro la sentenza di appello che aveva confermato la revoca e il fallimento, quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la corte d'appello non avrebbe esaminato le censure contro il primo dictum del tribunale sullo stato di insolvenza; 2) violazione dell'art. 5 l.fall. e motivazione insufficiente/illogica sulla sussistenza dei requisiti di fallibilità; 3) violazione di legge, omesso esame e motivazione insufficiente sulla revoca dell'ammissione al concordato, assumendo che il piano liquidatorio fosse fattibile nei tempi indicati e contestando alcuni crediti e il privilegio di altri; 4) violazione del diritto di difesa per il diniego di un termine per rettificare il piano di concordato; 5) violazione dell'art. 6 l.fall. e omesso esame, sostenendo che il credito dei creditori istanti era incerto perché fondato su sentenza non passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la corte d'appello si era comunque espressa confermando la revoca del concordato e il fallimento. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione e sullo stato di insolvenza, osservando che, per una società in liquidazione, l'insolvenza va valutata sulla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori, e che il piano prevedeva comunque il pagamento solo parziale dei chirografari, indice sufficiente di insufficienza patrimoniale. Ha ritenuto corretto il sindacato del giudice sulla manifesta inattitudine del piano concordatario, specie a fronte dell'irrealizzabilità delle cessioni immobiliari nei tempi previsti per vicende urbanistiche e convenzionali. Ha escluso la lesione del diritto di difesa perché la società aveva avuto ulteriori udienze utili per integrare il piano e, comunque, la concessione di un termine è discrezionale. Ha infine affermato che, ai fini dell'istanza ex art. 6 l.fall., è sufficiente un accertamento incidentale del credito, che nel caso derivava da sentenza esecutiva, e che la successiva definitività di quella sentenza rendeva comunque infondata la doglianza. La società ricorrente è stata condannata alle spese verso il curatore e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione; la Corte ribadisce che non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione e che rileva solo l'omesso esame di un fatto decisivo o una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    La omessa pronuncia sussiste solo se manca qualsiasi decisione su un capo o motivo di impugnazione; nel caso concreto non ricorre perché la corte d'appello ha comunque deciso respingendo il reclamo.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza è stato ritenuto sussistente alla luce dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente i creditori; per la società in liquidazione il parametro valutativo è la capacità dell'attivo di coprire integralmente il passivo.

  • art. 6 l.fall.

    L'istanza di fallimento del creditore non presuppone un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice ai fini della legittimazione del richiedente.

  • art. 173 l.fall.

    È richiamato nel percorso procedurale del concordato, in relazione all'istanza del commissario giudiziale che ha preceduto la revoca dell'ammissione.

  • art. 162 l.fall.

    Il termine per integrare o rettificare la proposta e il piano è rimesso alla discrezionalità del tribunale; il debitore non ha un diritto soggettivo alla concessione del termine.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di merito omette qualsiasi decisione su un motivo o capo di domanda; non basta che la decisione sia sintetica o non esamini analiticamente tutte le deduzioni.
  • Nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è più censurabile la semplice insufficienza o illogicità della motivazione; la censura è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, oppure per anomalie motivazionali radicali.
  • Per la società in liquidazione, ai fini dell'insolvenza, il giudice deve verificare se l'attivo patrimoniale consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori; la previsione di un pagamento solo parziale dei chirografari è indice significativo di insolvenza.
  • Nel concordato preventivo il tribunale controlla la fattibilità giuridica del piano e la sua manifesta inattitudine pratica a realizzare gli obiettivi proposti; resta invece ai creditori la valutazione della convenienza della proposta e della percentuale di soddisfacimento.
  • Ai fini della dichiarazione di fallimento su istanza del creditore non è necessario un credito definitivamente accertato in giudizio: basta un accertamento incidentale del giudice sulla legittimazione dell'istante, anche sulla base di una sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato.
  • La concessione di un termine per integrare o correggere il piano concordatario è atto discrezionale del tribunale e non costituisce un diritto del debitore.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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