Sentenza n. 351/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento adottato in data 1 luglio 2024 all’esito degli esami di Stato-maturità 2023/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 1 luglio 2024 relativo all'esito degli esami di Stato-maturità 2023/2024
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento adottato il 1 luglio 2024 all'esito degli esami di Stato-maturità 2023/2024, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio ha notificato e depositato, in data 20 novembre 2025, una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia agli atti, ritenendola conforme ai requisiti formali dell'art. 84 c.p.a. e rilevando l'assenza di opposizione delle controparti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese della fase di merito sono state compensate, anche in considerazione del consenso espresso dalla difesa ministeriale all'udienza; è rimasta ferma la precedente statuizione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
In presenza di una valida rinuncia agli atti e dell'assenza di opposizione delle controparti, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
art. 84 c.p.a.
almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia agli atti deve essere sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza di opposizione, il giudice ne prende atto.
art. 85 c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo è valida quando è sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza, purché non vi sia opposizione ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- In presenza di una rinuncia agli atti validamente formulata e non opposta, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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