Cassazione Penale, Sentenza n. 40831/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mancuso ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata (disposta con provvedimento del 25/11/2014 ed eseguita il 29/12/2020). Ha dedotto la carenza di pericolosità sociale attuale, evidenziando fatti sopravvenuti quali la revoca della sorveglianza speciale (14/05/2019), la sua detenzione successiva e l'accertata estraneità, dal 2003, all'articolazione locale del clan "Mancuso"; ha contestato inoltre violazioni procedurali (art. 679 c.p.p., legge 1423/1956 art.12) e la mancanza o contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la possibilità di applicare misure successivamente non può costituire presunzione di pericolosità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha confermato il principio secondo cui la revoca anticipata della misura di sicurezza richiede la prova attuale e conclusiva della cessazione della pericolosità sociale; ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro abbia fornito motivazione adeguata e autonoma, in particolare valorizzando l'assenza di un percorso di revisione critica e di collaborazione trattamentale (assenza di elementi di resipiscenza) riscontrata dall'UEPE e dagli organi carcerari. Poiché il ricorso non ha confutato tale autonoma ratio decidendi, è stato ritenuto aspecifico e quindi inammissibile. Condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 679 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di impugnazioni; la Corte non ha ravvisato violazione procedurale rilevante e ha ritenuto il motivo carente di specificità
legge n. 1423 del 27/12/1956, art. 12
Richiamata dal ricorrente in connessione alle misure di prevenzione; la Corte non ha ritenuto che il richiamo consentisse di superare la necessità della verifica attuale della pericolosità
art. 207 cod. pen.
Stabilisce l'esigenza di un accertamento adeguato del venir meno della pericolosità sociale per la revoca delle misure di sicurezza; la Corte lo applica per esigere prova attuale e concluyente della cessazione della pericolosità
art. 208 cod. pen.
Rilevante in tema di termine minimo per il riesame della pericolosità; la Corte ricorda che la revoca anticipata presuppone possibilità di anticipare con certezza il giudizio che sarebbe altrimenti rinviato al termine minimo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa; applicata per imporre a Mancuso il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- La revoca anticipata di una misura di sicurezza richiede prova attuale, certa e concludente della cessazione della pericolosità sociale; non basta la mera decorrenza del tempo o l'assenza di rilievi esteriori
- Fatti sopravvenuti (es. revoca di misure preventive, detenzione successiva, assenza di collegamenti esterni) devono essere documentati e dimostrati come idonei a superare la prognosi pericolosa formulata al momento dell'applicazione della misura
- È essenziale fornire elementi di resipiscenza verificabili: collaborazione con i servizi (UEPE), partecipazione a percorsi trattamentali, relazioni psico-sociali positive ed eventuali perizie che attestino il cambiamento della personalità e il rischio recidiva
- Se la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome e autosufficienti, il ricorrente deve contestarle tutte; la critica limitata a una sola ratio decidendi può rendere il ricorso per cassazione inammissibile per aspecificità
- In sede di impugnazione è utile quantificare e documentare scientificamente i fatti sopravvenuti (certificati, relazioni, programmi trattamentali, perizie) e indicare specificamente eventuali errori di diritto o di motivazione per evitare la declaratoria di inammissibilità
- La mera revoca di una misura di prevenzione o l'esistenza di regolare condotta carceraria non sono automaticamente dispositivi della cessazione della pericolosità: devono essere inseriti in un quadro probatorio complessivo e convincente
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