Cassazione Penale, Sentenza n. 02550/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. La ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione non ha valutato adeguatamente la gravità delle difficolta economiche documentate, che avrebbero reso impossibile anche un adempimento parziale dell'obbligo risarcitorio posto a condizione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il mancato pagamento entro il termine fissato per l'adempimento dell'obbligo condizionante determina la revoca "ex iure" della sospensione condizionale della pena, salvo la sopravvenuta impossibilità di adempiere non dipendente da atto volontario. Nel caso concreto il Tribunale di Palermo aveva rilevato la difficoltà economica della Micalizzi ma non aveva riscontrato l'incapacità reddituale assoluta né la prova di tentativi concreti di adempimento anche parziale; pertanto la revoca è stata ritenuta legittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dalla ricorrente come motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la decisione impugnata era coerente con la normativa sulla sospensione condizionale subordinata all'adempimento.
art. 165 cod. pen.
È la norma che disciplina la sospensione condizionale della pena e la possibilità di subordinare la concessione all'adempimento di obblighi, quale l'obbligo risarcitorio; la Corte l'ha richiamata come base giuridica della condizione imposta.
art. 168 cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina della sospensione e delle modalità di esecuzione delle prescrizioni imposte; interpretato in senso coerente con la regola secondo cui il termine per l'adempimento è essenziale per il mantenimento del beneficio.
art. 674 cod. proc. pen.
Norma di riferimento richiamata dal ricorso in tema di procedimento esecutivo; la Corte ha però deciso in base al principio consolidato che il mancato adempimento nei termini comporta la revoca salvo sopravvenuta impossibilità di adempiere.
art. 163 cod. pen.
Richiamato nella motivazione come articolo che disciplina la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e le condizioni ad essa correlate; la Corte ha ricordato che il termine per l'adempimento è elemento essenziale della concessione.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo (ad es. pagamento a titolo di provvisionale) è revocata automaticamente se l'obbligo non viene assolto entro il termine fissato, salvo che non sia dimostrabile una sopravvenuta impossibilita di adempiere non derivante da atto volontario.
- La mera difficoltà economica non è di per sé sufficiente a evitare la revoca: è necessario provare l'incapacità reddituale assoluta o l'esistenza di cause oggettive che rendano impossibile l'adempimento.
- Per evitare la revoca è utile documentare tentativi concreti di adempimento anche parziale (proposte di pagamento, bonifici parziali, richieste di dilazione) o produrre prove che l'impossibilita sia sopravvenuta e non imputabile al condannato.
- È prudente, se sussistono difficolta economiche prevedibili, attivarsi prima della scadenza del termine (richiesta al giudice dell'esecuzione, istanza di modificazione delle condizioni, proposta di piano di rientro) per dimostrare la collaborazione e tentare di preservare il beneficio.
- In sede di cassazione il controllo verte prevalentemente sulla correttezza dell'applicazione dei principi di diritto: l'onere probatorio sulla sopravvenuta impossibilita grava sul ricorrente che allega tale causa di esclusione della revoca.
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