Cassazione Civile, Ordinanza n. 20157/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originaria riguardava avvisi di accertamento IRPEF per più annualità, emessi nei confronti di un contribuente in relazione a rilevanti disponibilità finanziarie estere e a una cartella di pagamento provvisoria. Nel precedente giudizio di cassazione la Corte aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità il quarto motivo del ricorso principale, con cui era stata dedotta l'omessa pronuncia della CTR sulla questione dell'illegittimità dell'accertamento per l'anno 2005, assumendo che non sussistesse l'obbligo di monitoraggio fiscale per somme e relazioni bancarie sottoposte a sequestro penale. Con il ricorso per revocazione il contribuente lamenta che la Cassazione avrebbe omesso di rilevare che nel ricorso originario era stata effettivamente prodotta e richiamata la documentazione relativa ai provvedimenti delle autorità giudiziarie svizzere di accoglimento ed esecuzione della domanda di assistenza internazionale, avente ad oggetto perquisizione e sequestro delle relazioni bancarie oggetto di accertamento, in particolare l'allegato n. 43 del giudizio di primo grado. Sostiene quindi che la declaratoria di inammissibilità del motivo sarebbe frutto di errore di fatto revocatorio. L'Agenzia resiste chiedendo il rigetto/inammissibilità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Rileva che la precedente pronuncia non era fondata su una svista percettiva circa l'esistenza in atti del provvedimento di sequestro, ma su una valutazione di inammissibilità del motivo per difetto di specificità: mancavano, infatti, indicazioni essenziali sulla tipologia di sequestro, sulla data, sull'eventuale custodia, sul contenuto del provvedimento, sugli obblighi del custode e sulla produzione processuale del documento. La doglianza revocatoria mira in realtà a censurare un giudizio di diritto e di valutazione, non un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
"Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione"
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti stretti delineati dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
"se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
L'errore revocatorio ricorre solo se la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza di un fatto escluso dagli atti o dell'inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non sia controverso e sia decisivo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, a pena di inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
È evocato nel ricorso originario come parametro dell'omessa pronuncia dedotta dal contribuente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato nel ricorso originario per la censura concernente il vizio della decisione di merito, poi dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza dell'inammissibilità.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto storico emergente dagli atti, non una valutazione giuridica del contenuto degli atti, della sentenza o delle deduzioni difensive.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la Corte di cassazione abbia comunque esaminato il motivo e lo abbia dichiarato inammissibile o infondato per difetto di specificità: in tal caso la critica investe il giudizio e non la percezione del fatto.
- L'errore revocatorio deve essere decisivo, evidente e obiettivo, e non può riguardare un fatto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, completo e riferito al decisum; la mancata indicazione degli elementi essenziali del fatto dedotto può legittimare la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.
- La revocazione delle sentenze di legittimità è rimedio eccezionale e tassativo, non utilizzabile per reintrodurre censure di diritto o di valutazione già risolte nel precedente giudizio di cassazione.
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