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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 1056 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Condono e sanatorie - Scudo fiscale - Estensione beneficio società commerciali - Dominus - Amministratore - Prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l'Amministrazione aveva contestato la deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e la detrazione IVA per fatture relative a operazioni inesistenti, richiedendo complessivamente IRES, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni. La società ha sostenuto che gli effetti dello scudo fiscale fruito dalla socia e amministratrice D.G., per 1.200.000 euro, dovessero estendersi anche alla società. La contribuente ha prodotto la dichiarazione riservata quale prova del perfezionamento della procedura e del pagamento dell'imposta sostitutiva, evidenziando inoltre che la beneficiaria era il dominus della società, socia al 90% e amministratrice, priva di altri redditi o attività lavorative esterne. Secondo la società, non era necessaria la prova puntuale della riferibilità degli imponibili accertati alle somme rimpatriate, purché non vi fossero elementi oggettivi incompatibili con tale collegamento.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello della società, riconoscendo che lo scudo fiscale fruito dal dominus può produrre effetti anche nei confronti della società commerciale da lui concretamente controllata e gestita. La dichiarazione riservata è stata ritenuta idonea a provare il perfezionamento della procedura di emersione. È stata quindi riconosciuta la preclusione all'accertamento nei limiti previsti dalla disciplina dello scudo fiscale, con conseguente accoglimento dell'impugnazione della società. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009

    La regolarizzazione o il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero, una volta perfezionati con il pagamento dell'imposta sostitutiva, comportano una preclusione all'accertamento tributario nei confronti del dichiarante, nei limiti degli imponibili collegabili alle somme o attività oggetto di emersione.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 2009

    La dichiarazione riservata, debitamente sottoscritta dall'intermediario e rilasciata in copia al contribuente, comprova il pagamento dell'imposta straordinaria e costituisce l'unico documento idoneo ad invocare gli effetti del rimpatrio.

    La dichiarazione riservata è considerata prova documentale del perfezionamento dello scudo fiscale. La giurisprudenza ha inoltre valorizzato la possibilità di estendere il beneficio alla società quando la procedura sia stata attivata dal suo dominus.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 85/E del 2001

    È richiamata per confermare il valore probatorio della dichiarazione riservata quale attestazione del pagamento dell'imposta e del perfezionamento della procedura di emersione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 38695/2014

    L'Agenzia delle Entrate ha inteso ampliare l'applicabilità del condono anche alle società commerciali, a condizione che l'attività di emersione sia effettuata dal suo dominus e cioè da colui il quale ha il concreto dominio e la gestione della società.

    Gli effetti dello scudo fiscale possono estendersi alla società quando il soggetto che lo ha utilizzato eserciti concretamente il dominio e la gestione della struttura societaria.

  • Cassazione civile, sentenza n. 22369/2015

    La dichiarazione riservata non può essere considerata inidonea a dimostrare il definitivo compimento della procedura di rientro, se conforme ai requisiti previsti.

Massime di principio

  • Lo scudo fiscale fruito da un socio-amministratore può estendere i propri effetti alla società quando il soggetto sia il dominus effettivo, cioè abbia il concreto controllo e la gestione della società.
  • L'estensione non opera automaticamente per la sola qualità formale di socio o amministratore: devono emergere elementi concreti che dimostrino il dominio effettivo sulla società e rendano plausibile la riferibilità delle somme regolarizzate alla realtà societaria.
  • La dichiarazione riservata, se regolarmente sottoscritta dall'intermediario e collegata al pagamento dell'imposta sostitutiva, costituisce prova del perfezionamento dello scudo fiscale.
  • Non è necessariamente richiesta una prova analitica e documentale della corrispondenza tra ogni singolo imponibile accertato e le somme scudate, soprattutto quando tale prova sarebbe oggettivamente impossibile; tuttavia non devono sussistere elementi concreti che rendano incompatibile il collegamento.
  • La protezione dello scudo opera nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e non può essere invocata quando manchino il perfezionamento della procedura, la prova del pagamento o il collegamento soggettivo e oggettivo con il dominus e la società.

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