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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1163

Regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

Normativa europea32021R1163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento 2021/1163 sostituisce il precedente statuto del Mediatore europeo e ne aggiorna il quadro giuridico alla luce dei Trattati, della Carta dei diritti fondamentali e delle esigenze di maggiore indipendenza ed արդյունավետità dell’istituto. Definisce chi può proporre denuncia, i termini e i filtri di ricevibilità, le modalità di indagine, i rapporti con le istituzioni e le regole sulla riservatezza e sulla trasmissione delle informazioni. Disciplina inoltre elezione, cessazione, incompatibilità, retribuzione, privilegi, immunità, segreteria e sede del Mediatore.

Statuto e condizioni generali di esercizio delle funzioni del Mediatore europeo, con disciplina di denunce, indagini, cooperazione, segreto professionale e organizzazione della segreteria.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al Mediatore europeo nell’esercizio delle sue funzioni e, per i profili procedurali, ai cittadini dell’Unione e alle persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in uno Stato membro che presentino denunce per cattiva amministrazione. Si applica inoltre alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione oggetto di indagine, con esclusione della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Rilevano anche le autorità competenti degli Stati membri, per la trasmissione di informazioni e la cooperazione, nonché il personale della segreteria del Mediatore. È esclusa l’azione di qualsiasi altra autorità o persona quale oggetto di denuncia al Mediatore. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Statuto del Mediatore europeo

Il regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 aggiorna e sostituisce il precedente statuto del Mediatore europeo, fissando in modo organico lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle sue funzioni. Il testo si colloca nel quadro dell’articolo 228 TFUE, dell’articolo 106 bis TCEA e della Carta dei diritti fondamentali, con particolare rilievo per il diritto a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta) e per il diritto di rivolgersi al Mediatore in caso di cattiva amministrazione (articolo 43 della Carta).

Finalità e principi generali

Il regolamento mira a rafforzare l’indipendenza e l’efficacia dell’istituzione, dotando il Mediatore degli strumenti necessari per svolgere indagini approfondite e imparziali. Il Mediatore agisce senza autorizzazione previa, nel rispetto delle competenze delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione e senza interferire con la Corte di giustizia quando esercita funzioni giurisdizionali. In caso di cattiva amministrazione, può formulare raccomandazioni, proposte di soluzione e suggerimenti di miglioramento, ma non può rimettere in discussione il merito o la competenza di un organo giurisdizionale.

Denunce: legittimazione, termini e condizioni di ricevibilità

Le denunce possono essere presentate da ogni cittadino dell’Unione e da ogni persona fisica o giuridica residente o con sede in uno Stato membro, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo. La denuncia deve indicare con chiarezza l’oggetto e l’identità del denunciante; è possibile chiedere la riservatezza totale o parziale. La presentazione deve avvenire entro due anni da quando i fatti sono stati conosciuti dal denunciante e, prima della denuncia, occorre aver espletato le necessarie pratiche amministrative presso l’istituzione o l’organismo interessato.

Il Mediatore dichiara irricevibili le denunce fuori mandato o non conformi ai requisiti procedurali. Se la denuncia è manifestamente infondata, il fascicolo viene archiviato. Quando la questione riguarda rapporti di lavoro tra istituzioni UE e personale, la denuncia è ricevibile solo dopo l’esaurimento delle procedure amministrative interne, in particolare quelle dell’articolo 90 dello statuto dei funzionari, e dopo la decisione dell’autorità competente o la scadenza dei termini per rispondere. Il regolamento prevede inoltre che, in tali casi, il Mediatore possa verificare anche le misure adottate per proteggere presunte vittime di molestie e ripristinare un ambiente di lavoro sano e sicuro, sempre previa conclusione delle procedure interne pertinenti.

Gestione delle denunce e soluzione amichevole

Le denunce ricevibili devono essere comunicate senza indugio all’istituzione, organo o organismo interessato, una volta avviata l’indagine. La presentazione della denuncia non interrompe i termini per i ricorsi giudiziari o amministrativi. Il Mediatore informa tempestivamente il denunciante sulle azioni intraprese e, per quanto possibile, cerca con l’amministrazione interessata una soluzione che elimini il caso di cattiva amministrazione. Se si raggiunge una soluzione accettata da entrambe le parti, il fascicolo può essere archiviato senza proseguire la procedura formale prevista per la conclusione dell’indagine.

Indagini di propria iniziativa e indagini su denuncia

Il Mediatore può avviare indagini sia a seguito di denuncia sia di propria iniziativa, quando ritenga la questione giustificata. Il regolamento valorizza espressamente le indagini d’ufficio nei casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi, considerati questioni di pubblico interesse. In tali situazioni, il Mediatore può anche formulare proposte e promuovere iniziative per diffondere le migliori prassi amministrative all’interno delle istituzioni dell’Unione.

Rapporto con le istituzioni e chiusura delle indagini

Se l’indagine accerta un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ne informa senza ritardo l’istituzione interessata e, se opportuno, formula raccomandazioni. L’istituzione dispone di tre mesi per trasmettere un parere circostanziato; su richiesta motivata può ottenere una proroga non superiore a due mesi. Se il termine decorre inutilmente, il Mediatore può chiudere l’indagine senza attendere il parere.

Alla conclusione dell’indagine, il Mediatore invia una relazione all’istituzione interessata e, se la gravità o l’entità del caso lo richiede, anche al Parlamento europeo. La relazione può contenere raccomandazioni e il denunciante viene informato dell’esito, del parere dell’istituzione e delle eventuali raccomandazioni. Inoltre, al termine di ogni sessione annuale, il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione complessiva sulle indagini svolte, comprensiva della valutazione sul seguito dato a raccomandazioni, proposte di soluzione e suggerimenti di miglioramento, nonché, se del caso, dei risultati su molestie, whistleblowing e conflitti di interesse.

Accesso alle informazioni e documenti

Il regolamento riconosce al Mediatore un ampio diritto di accesso alle informazioni necessarie per le indagini. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, così come le autorità competenti degli Stati membri, devono fornire senza indebito ritardo le informazioni richieste. Per le informazioni classificate UE, si applicano condizioni stringenti: completamento delle procedure interne, necessità di conoscenza, accesso solo a persone autorizzate e munite del necessario nulla osta per i livelli di sicurezza più elevati.

L’accesso alle informazioni classificate avviene di regola nei locali dell’istituzione interessata, salvo diverso accordo. Gli Stati membri possono opporre il segreto previsto dal diritto nazionale sulle informazioni classificate, ma possono anche autorizzare la trasmissione secondo le condizioni stabilite dall’autorità competente. Se l’assistenza è rifiutata, il rifiuto deve essere motivato per iscritto. Il Mediatore deve garantire adeguata protezione di tutte le informazioni riservate e non può divulgarle al denunciante o al pubblico senza previo consenso; per le informazioni classificate UE, il consenso deve essere scritto.

Accesso pubblico ai documenti del Mediatore

L’accesso del pubblico ai documenti del Mediatore è regolato dal regolamento (CE) n. 1049/2001, come integrato dal regolamento (CE) n. 1367/2006. Sono tuttavia esclusi i documenti ottenuti nel corso di un’indagine e conservati durante o dopo la stessa, per i quali valgono le condizioni e i limiti previsti dalla disciplina richiamata.

Audizioni, segnalazioni di irregolarità e segreto professionale

Su richiesta del Mediatore, funzionari e altri agenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione possono essere ascoltati in relazione a un’indagine in corso e intervengono a nome del rispettivo ente, restando vincolati ai propri obblighi statutari.

Il regolamento attribuisce al Mediatore un ruolo anche nel trattamento delle segnalazioni di irregolarità ai sensi dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari: egli può indagare sulle modalità di trattamento delle informazioni segnalate e sulla protezione accordata al segnalante contro effetti pregiudizievoli. Il Mediatore e il personale sono soggetti a un rigoroso segreto professionale; non possono divulgare informazioni e documenti acquisiti nell’indagine, compresi i dati personali e i documenti interni.

Resta però fermo l’obbligo di segnalare alle autorità competenti degli Stati membri, alla Procura europea nei limiti della sua competenza e all’OLAF i fatti che possano costituire o riguardare un reato. Se opportuno e previo accordo della Procura europea o dell’OLAF, il Mediatore può informare anche l’istituzione con potere disciplinare sul personale interessato.

Cooperazione istituzionale e rapporti con gli Stati membri

Il Mediatore può cooperare con le autorità degli Stati membri e con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in particolare quelli che si occupano di diritti fondamentali. La cooperazione deve rispettare il diritto nazionale e dell’Unione applicabile e deve evitare sovrapposizioni o duplicazioni. Le comunicazioni verso le autorità nazionali passano, di regola, attraverso le rappresentanze permanenti presso l’Unione, salvo diverso assenso alla comunicazione diretta.

Elezione, mandato, cessazione e incompatibilità

Il Mediatore è eletto e rieleggibile secondo l’articolo 228, paragrafo 2, TFUE, mediante una procedura trasparente e un invito pubblico a presentare candidature. I candidati devono essere cittadini dell’Unione, godere dei diritti civili e politici, offrire ampie garanzie di indipendenza, possedere i requisiti per le più alte funzioni giurisdizionali nel proprio Stato o competenze e qualifiche comprovate, e non aver ricoperto nei due anni precedenti incarichi politici di vertice nelle istituzioni indicate dal regolamento.

Il mandato termina alla scadenza, per dimissioni o per licenziamento; salvo il caso di licenziamento, il Mediatore resta in carica fino all’elezione del successore. Se il posto diventa vacante prima del termine, il nuovo Mediatore deve essere eletto entro tre mesi per il periodo residuo della legislatura. Prima di chiedere la destituzione, il Parlamento europeo deve sentire il Mediatore.

Nell’esercizio del mandato il Mediatore agisce conformemente all’articolo 228, paragrafo 3, TFUE, presta giuramento davanti alla Corte di giustizia e non può svolgere altre funzioni politiche o amministrative né altre attività professionali, retribuite o meno.

Retribuzione, privilegi, immunità e segreteria

Quanto a retribuzione, indennità e trattamento di quiescenza, il Mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia. Al Mediatore e al personale della segreteria si applicano gli articoli 11-14 e 17 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Il Mediatore dispone di un bilancio adeguato per garantire indipendenza ed effettivo svolgimento delle funzioni. È assistito da una segreteria, di cui nomina il principale responsabile; ai funzionari e agenti si applica lo statuto dei funzionari e l’organico è stabilito annualmente nel bilancio. Il distacco di un funzionario UE presso la segreteria è considerato distacco nell’interesse del servizio.

Sede, attuazione e abrogazione del precedente statuto

La sede del Mediatore coincide con quella del Parlamento europeo, come determinata dal protocollo n. 6. Il Mediatore adotta le disposizioni di attuazione del regolamento previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; tali disposizioni devono disciplinare almeno i diritti procedurali del denunciante e dell’ente interessato, il ricevimento e trattamento delle denunce, le modalità di archiviazione e le indagini di propria iniziativa e successive.

Il regolamento abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom. È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, indipendenza e funzione del Mediatore

L’articolo 1 stabilisce lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni del Mediatore europeo. Il Mediatore opera in piena indipendenza, senza autorizzazione previa, e contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Può formulare raccomandazioni, proposte di soluzione e suggerimenti di miglioramento, ma non può rimettere in discussione la fondatezza o la competenza delle decisioni di un organo giurisdizionale.

Denunce: soggetti legittimati, termini e ricevibilità

L’articolo 2 consente la presentazione di denunce a qualsiasi cittadino dell’Unione e a qualsiasi persona fisica o giuridica residente o con sede in uno Stato membro, direttamente o tramite un deputato europeo. La denuncia deve indicare chiaramente oggetto e identità del denunciante; può essere chiesta la riservatezza totale o parziale. Va presentata entro due anni da quando i fatti sono noti al denunciante e dopo aver esaurito le necessarie pratiche amministrative presso l’istituzione, organo o organismo interessato. Sono irricevibili le denunce fuori mandato o non conformi ai requisiti procedurali; quelle manifestamente infondate sono archiviate. Per i rapporti di lavoro con il personale UE la ricevibilità è subordinata all’esaurimento delle procedure amministrative interne, in particolare quelle dell’articolo 90 dello statuto dei funzionari, e alla decisione dell’autorità competente o alla scadenza dei termini di risposta.

Effetti delle denunce e soluzione amichevole

Il Mediatore informa l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato non appena la denuncia è dichiarata ricevibile e si decide di avviare un’indagine. Le denunce non interrompono i termini dei ricorsi giudiziari o amministrativi. Il Mediatore deve informare tempestivamente il denunciante sugli sviluppi e, per quanto possibile, ricercare una soluzione con l’amministrazione interessata; se la soluzione è accettata da entrambe le parti, il fascicolo può essere archiviato senza la procedura dell’articolo 4.

Indagini di iniziativa e indagini su denuncia

L’articolo 3 prevede che il Mediatore conduca indagini giustificate di propria iniziativa o a seguito di denuncia. Può avviare indagini d’ufficio in particolare in casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi, trattandoli come questioni di pubblico interesse, e può in tale contesto promuovere migliori prassi amministrative.

Esito delle indagini e relazioni

L’articolo 4 disciplina l’interazione con l’istituzione interessata: se accerta cattiva amministrazione, il Mediatore ne informa senza indebito ritardo l’istituzione/organismo e, se del caso, formula raccomandazioni. L’interessato dispone di tre mesi per un parere circostanziato, prorogabili fino a due mesi; in mancanza, il Mediatore può chiudere l’indagine senza parere. Alla chiusura dell’indagine il Mediatore trasmette una relazione all’istituzione interessata e, se la natura o l’entità del caso lo richiede, anche al Parlamento europeo, informando il denunciante del risultato, del parere ricevuto e delle eventuali raccomandazioni. Al termine di ogni sessione annuale presenta una relazione al Parlamento europeo, comprensiva della valutazione sul seguito dato a raccomandazioni, soluzioni e suggerimenti, nonché, se pertinente, sui casi di molestie, denunce di irregolarità e conflitti di interesse.

Accesso alle informazioni, incluse informazioni classificate

L’articolo 5 impone alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione e alle autorità competenti degli Stati membri di fornire al Mediatore, senza indebito ritardo, tutte le informazioni richieste per le indagini. Le informazioni classificate UE possono essere trasmesse solo se sono state completate le procedure interne, se è accertata la necessità di conoscenza e se l’accesso ai livelli CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiori avviene solo da parte di persone autorizzate e munite di adeguato nulla osta. L’accesso è di regola presso i locali dell’istituzione interessata, salvo diverso accordo. Gli Stati membri possono rifiutare la comunicazione ove lo impedisca la normativa nazionale sulle informazioni classificate, ma possono anche consentirla alle condizioni stabilite dall’autorità competente. Il Mediatore deve proteggere adeguatamente le informazioni e non divulgarle senza consenso scritto, e può essere informato di un rifiuto con motivazione scritta; se non ottiene assistenza può informarne il Parlamento europeo.

Accesso pubblico ai documenti

L’articolo 6 prevede che le richieste di accesso del pubblico ai documenti del Mediatore siano trattate secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001, come integrato dal regolamento (CE) n. 1367/2006, salvo i documenti ottenuti nel corso di un’indagine e conservati dal Mediatore durante o dopo la stessa, per i quali si applicano condizioni e limiti specifici.

Audizioni del personale delle istituzioni UE

L’articolo 7 consente al Mediatore di ascoltare funzionari e altri agenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione sui fatti relativi a un’indagine in corso. Essi parlano a nome dell’ente di appartenenza e restano soggetti ai rispettivi obblighi statutari.

Tutela delle segnalazioni di irregolarità

L’articolo 8 consente al Mediatore di indagare su casi di cattiva amministrazione nel trattamento di informazioni segnalate da funzionari o altri agenti ai sensi dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari. I segnalanti beneficiano della protezione prevista dallo statuto contro effetti pregiudizievoli; il Mediatore può anche verificare se l’istituzione abbia gestito correttamente il caso, inclusa la protezione del segnalante.

Segreto professionale e obblighi di segnalazione

L’articolo 9 impone al Mediatore e al personale il divieto di divulgare informazioni e documenti acquisiti nelle indagini, incluse informazioni classificate UE, documenti interni e dati personali, nonché ogni informazione lesiva dei diritti del denunciante o di terzi. Se i fatti possono costituire o riguardare un reato, il Mediatore li riferisce alle autorità competenti degli Stati membri e, nei limiti delle rispettive competenze, alla Procura europea e all’OLAF; se del caso, e previo accordo della Procura europea o dell’OLAF, informa anche l’istituzione con poteri disciplinari sul personale interessato.

Cooperazione con Stati membri e altre istituzioni UE

L’articolo 10 autorizza il Mediatore a cooperare con le autorità degli Stati membri e con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in particolare quelli preposti alla promozione e tutela dei diritti fondamentali, evitando sovrapposizioni o duplicazioni. Le comunicazioni verso le autorità nazionali passano di regola tramite le rispettive rappresentanze permanenti presso l’Unione, salvo diverso accordo.

Elezione, requisiti e durata del mandato

L’articolo 11 prevede l’elezione e la rieleggibilità del Mediatore in conformità all’articolo 228, paragrafo 2, TFUE, tramite procedura trasparente e invito a candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il candidato deve essere cittadino dell’Unione, godere dei diritti civili e politici, offrire garanzie di indipendenza, possedere i requisiti per le più alte funzioni giurisdizionali nel proprio Stato oppure competenze e qualifiche comprovate, e non essere stato nei due anni precedenti membro di governo nazionale, del Parlamento europeo, del Consiglio europeo o della Commissione.

Cessazione, sostituzione e licenziamento

L’articolo 12 disciplina la cessazione delle funzioni alla fine del mandato, per dimissioni o licenziamento; salvo licenziamento, il Mediatore resta in carica fino all’elezione del successore. In caso di vacanza anticipata, il nuovo Mediatore è eletto entro tre mesi e resta in carica per il periodo residuo della legislatura; nelle more, le questioni urgenti sono curate dal principale responsabile della segreteria. L’articolo 13 prevede che, prima di chiedere la destituzione, il Parlamento ascolti il Mediatore.

Esercizio delle funzioni e incompatibilità

L’articolo 14 impone al Mediatore di agire secondo l’articolo 228, paragrafo 3, TFUE e di astenersi da atti incompatibili con la funzione. All’atto dell’insediamento presta giuramento solenne dinanzi alla Corte di giustizia di esercitare le funzioni con indipendenza e imparzialità e di rispettare gli obblighi della carica durante e dopo il mandato, inclusi integrità e discrezione rispetto ad attività o vantaggi successivi. Durante il mandato non può svolgere altre funzioni politiche o amministrative né un’altra attività professionale, retribuita o non retribuita.

Retribuzione, privilegi e immunità

L’articolo 15 assimila il Mediatore, quanto a retribuzione, indennità e trattamento di quiescenza, a un giudice della Corte di giustizia. Al Mediatore e al personale della segreteria si applicano gli articoli 11-14 e 17 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Segreteria, bilancio e personale

L’articolo 16 garantisce al Mediatore un bilancio adeguato per assicurare indipendenza e svolgimento delle funzioni. Il Mediatore è assistito da una segreteria e nomina il principale responsabile; ai funzionari e agenti si applica lo statuto dei funzionari e l’organico è fissato annualmente in bilancio. Il distacco di un funzionario presso la segreteria è considerato distacco nell’interesse del servizio ai sensi dello statuto dei funzionari.

Sede e disposizioni di attuazione

L’articolo 17 fissa la sede del Mediatore nella sede del Parlamento europeo determinata dal protocollo n. 6. L’articolo 18 attribuisce al Mediatore il potere di adottare disposizioni di attuazione previa consultazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione; tali disposizioni devono contenere almeno norme su diritti procedurali del denunciante e dell’ente interessato, ricezione/trattamento/archiviazione delle denunce, indagini di propria iniziativa e indagini successive.

Abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 19 abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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