Sentenza del 31/07/2018 n. 20246 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Calabria aveva richiesto a B.G., per gli anni 2001-2005, il pagamento della tassa annuale relativa agli apparecchi radiologici utilizzati per attività odontoiatrica, qualificandola negli atti come tassa di concessione regionale. Il contribuente contestava la pretesa sostenendo che il proprio studio non fosse una struttura soggetta ad autorizzazione regionale, che l'imposta fosse stata qualificata in modo erroneo come tassa di ispezione in appello, che gli avvisi fossero insufficientemente motivati e che gli apparecchi fossero già sottoposti a verifiche tecniche private.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente e ha confermato la debenza del tributo. Ha stabilito che la tassa annuale di ispezione grava su chiunque possieda apparecchi radiologici, anche quando siano utilizzati per finalità diagnostiche e non terapeutiche, come negli studi dentistici. Il presupposto è il possesso dell'apparecchio, non l'apertura di una struttura sanitaria soggetta ad autorizzazione né l'effettivo svolgimento di una singola ispezione. La Corte ha inoltre escluso la violazione del divieto di domande nuove in appello, ritenendo che la pretesa fosse sempre riferita all'attività RX dentistica, e ha dichiarato inammissibili le censure sulla motivazione degli avvisi per difetto di autosufficienza. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
R.D. n. 1265 del 1934, artt. 195 e 196 (Testo unico delle leggi sanitarie)
La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente; chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denunzia al prefetto.
La tassa di ispezione è dovuta da chiunque possieda apparecchi radiologici, anche se utilizzati esclusivamente a fini diagnostici e non terapeutici.
L.R. Calabria n. 1 del 1971 e L.R. Calabria n. 11 del 1995
La tassa sulle concessioni regionali interessa i gabinetti medici e gli ambulatori dove si applica anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia.
La tassa di concessione regionale presuppone normalmente l'emanazione di un provvedimento autorizzativo per l'esercizio di una determinata attività; essa è distinta dalla tassa annuale di ispezione sugli apparecchi radiologici.
D.Lgs. n. 230 del 1991, tariffa allegata
La disciplina tariffaria ricomprende tra i soggetti tenuti alla tassa di ispezione anche i possessori di apparecchi radiologici usati per scopi diversi da quello terapeutico.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
È vietato proporre domande nuove in appello.
Il divieto impedisce all'amministrazione di fondare in appello la pretesa su una causa petendi diversa da quella dell'atto impositivo. Nel caso concreto, però, la pretesa è rimasta collegata all'attività RX dentistica e non è stata considerata nuova.
L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7
Gli avvisi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire al contribuente di conoscere l'an e il quantum dell'imposizione e predisporre la difesa. Le contestazioni del contribuente sono state dichiarate inammissibili perché formulate in modo astratto e senza riportare nel ricorso i passaggi degli avvisi contestati.
Art. 366 c.p.c.
In cassazione il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli elementi testuali necessari per consentire alla Corte di verificare direttamente le censure.
Massime di principio
- Per le tasse di ispezione sugli apparecchi radiologici, il presupposto può essere il semplice possesso dell'apparecchiatura, anche se utilizzata a fini diagnostici da un odontoiatra e non per radioterapia.
- La tassa di ispezione è distinta dalla tassa di concessione: la prima è collegata al possesso dell'apparecchio e al servizio pubblico di vigilanza, mentre la seconda presuppone normalmente un atto autorizzativo per l'esercizio di una specifica attività.
- Il pagamento della tassa di ispezione non dipende necessariamente dall'effettivo svolgimento di una singola ispezione nell'anno, perché il tributo remunera un servizio pubblico generale e non una prestazione individuale resa su richiesta.
- I controlli tecnici effettuati privatamente dal titolare dell'apparecchio non escludono, di regola, l'obbligo della tassa pubblica di ispezione, trattandosi di attività con finalità e natura diverse.
- In appello l'amministrazione non può introdurre una pretesa fondata su presupposti completamente nuovi; tuttavia, una diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa riferita agli stessi fatti può non costituire domanda nuova.
- Le contestazioni sulla motivazione dell'avviso devono essere specifiche: in cassazione è necessario riportare puntualmente le parti dell'atto impositivo ritenute carenti o erronee.
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