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Ordinanza

Ordinanza n. 2850/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-/2025 pubblicata il 20/03/2025, emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro, Dott.ssa -OMISSIS-, notificata in data 21 marzo 2025 all’I.N.P.S. ed al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, via pec, alla quale è stata apposta la certificazione di non proposto appello in data 24/09/2025.

Giustizia amministrativa202511324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non integrale esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro, pubblicata il 20 marzo 2025, notificata all'INPS e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 21 marzo 2025 e divenuta non appellabile, come da certificazione del 24 settembre 2025. Il testo non espone ulteriori motivi articolati, ma evidenzia la necessità di verificare quali attività le amministrazioni abbiano posto in essere o stiano espletando per dare integrale esecuzione al provvedimento.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'INPS, non costituitosi, di depositare una relazione di chiarimenti sui fatti di causa e sulle attività già svolte o in corso per l'integrale esecuzione della sentenza civile, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Ha rinviato la prosecuzione della trattazione all'udienza camerale del 13 maggio 2026 e ha ordinato l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta chiaramente se e in quale misura l'amministrazione abbia eseguito il provvedimento oggetto del giudizio, il giudice può disporre un'istruttoria d'ufficio acquisendo dall'amministrazione una relazione sulle attività già compiute o in corso di espletamento finalizzate all'integrale esecuzione.
  • L'ordinanza istruttoria può assegnare all'amministrazione un termine per il deposito della relazione e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio, senza definire il merito dell'azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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