Cassazione Civile, Ordinanza n. 22218/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un notaio aveva chiesto, con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., la condanna di una società al pagamento del compenso per attività professionale svolta, pari a euro 136.352,04 oltre accessori. La società convenuta aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito, sostenendo in via generica che le prestazioni erano state già compensate, e la controparte aveva chiesto il deferimento del giuramento decisorio al legale rappresentante della società con formula centrata sul "pagamento" della somma dovuta. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo ingiustificata la mancata comparizione del legale rappresentante all'udienza fissata per il giuramento; la Corte d'appello aveva confermato, affermando che, in presenza di un'allegazione difensiva generica circa l'estinzione del debito, il giuramento poteva essere formulato in termini generici e che il termine "pagamento" era idoneo a ricomprendere tutte le forme di attribuzione patrimoniale corrispettiva. In Cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 2956 c.c. e 2960 c.c. nonché dell'art. 239 c.p.c., sostenendo che la formula del giuramento non rispecchiasse la sua tesi difensiva, fondata non sul pagamento ma su una compensazione e che, pertanto, non fosse esigibile una prestazione del giuramento nei termini richiesti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la prescrizione presuntiva si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e che, per superarla, il debitore può limitarsi ad ammettere di non avere estinto il debito oppure il creditore può deferire il giuramento decisorio al debitore. Ha precisato che il giuramento deve essere chiaro e specifico e comprendere la tesi difensiva del debitore, ma quando quest'ultimo si limita a eccepire in modo generico l'estinzione senza indicare con precisione la modalità estintiva, la formula può essere altrettanto generica; solo se la modalità di estinzione sia stata puntualmente allegata, la formula deve richiamarla a pena di inammissibilità. Nel caso concreto, la difesa della società era stata ritenuta generica e imprecisa, poiché evocava una compensazione non meglio specificata; perciò era corretta la formula del giuramento riferita al "pagamento". Il ricorso è stato rigettato e la società ricorrente condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma richiamata quale base del ricorso introduttivo con rito sommario di cognizione
art. 2956 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione presuntiva dei crediti professionali
art. 2960 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della prescrizione presuntiva e al suo superamento
art. 239 c.p.c.
richiamato come norma attinente al giuramento decisorio e alla formulazione del quesito
art. 233, comma 2, c.p.c.
il giuramento decisorio deve essere formulato in modo chiaro e specifico
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza
art. 380 c.p.c.
richiamato per la proposta di decisione sulla manifesta infondatezza del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di prescrizione presuntiva, la presunzione di adempimento può essere superata mediante l'ammissione del debitore di non avere estinto l'obbligazione oppure mediante il deferimento del giuramento decisorio al debitore da parte del creditore.
- Il giuramento decisorio deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve, di regola, comprendere la tesi difensiva del debitore; tuttavia, se il debitore ha allegato l'estinzione del debito in termini generici e imprecisi, è sufficiente una formula altrettanto generica, idonea a colmare quella genericità.
- La valutazione sulla decisorietà e sull'ammissibilità della formula del giuramento è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici.
- Quando il debitore oppone genericamente una modalità estintiva non meglio specificata, il termine "pagamento" può essere utilizzato nella formula del giuramento come espressione comprensiva di ogni attribuzione patrimoniale corrispettiva, senza necessità di riprodurre in modo puntuale una difesa non precisata.
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