Sentenza n. 1605/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ordinato la riammissione in servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1136/2020, passata in giudicato, mediante la reintegrazione giuridica ed economica del lavoratore nel posto di lavoro e il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato. Hanno inoltre domandato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., il risarcimento del danno da mancata esecuzione del giudicato, parametrato alle retribuzioni non percepite dal 24 aprile 2021 sino alla ripresa lavorativa. Il Consorzio di Bonifica della Calabria ha sostenuto di non essere obbligato al pagamento delle differenze retributive pregresse, riferibili agli enti soppressi, e ha affermato di avere adempiuto all’obbligo di riammissione mediante assunzione dal 29 dicembre 2025. I ricorrenti hanno contestato tale adempimento perché la lettera di assunzione qualificava il lavoratore come neoassunto, senza riconoscere l’anzianità e gli incrementi retributivi maturati dal 22 gennaio 2007. Il TAR ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità dell’azione nei confronti del Consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e ha poi distinto tra debiti pecuniari pregressi, rapporto di lavoro in essere e pretese risarcitorie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, poiché la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa, intervenuta prima della proposizione del ricorso, impedisce l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali sui beni compresi nella massa passiva. Le pretese pecuniarie devono essere fatte valere mediante insinuazione nello stato passivo. Nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria, il TAR ha escluso il subentro nei debiti retributivi e risarcitori pregressi degli enti soppressi, sicché ha respinto la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate dal 22 gennaio 2007 al 23 marzo 2011 e la domanda risarcitoria per le retribuzioni non percepite prima del transito. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto alla ricostituzione del rapporto di lavoro: l’art. 36 della legge regionale n. 39/2023 comporta il subentro del Consorzio della Calabria nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere. L’efficacia ex tunc del giudicato imponeva di riconoscere l’anzianità di servizio dal 22 gennaio 2007 e i relativi incrementi stipendiali, non essendo sufficiente l’inquadramento come neoassunto al parametro economico iniziale. Il Consorzio è stato condannato a conformarsi al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. È stato nominato un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni su istanza del ricorrente in caso di inerzia. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 50 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’eventuale insediamento del commissario. La domanda risarcitoria è stata respinta: il credito derivante dalla mora accipiendi anteriore alla liquidazione coatta amministrativa deve essere insinuato nella procedura concorsuale; le somme maturate dopo il transito nel nuovo ente costituiscono crediti retributivi e non danno risarcibile. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente di chiedere nel giudizio di ottemperanza il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato; nel caso concreto la domanda risarcitoria è stata respinta perché le pretese erano riferibili alla massa passiva dell’ente sottoposto a liquidazione o costituivano crediti retributivi verso il nuovo ente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; il TAR l’ha determinata in 50 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
Estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza regionale e disciplina l’apertura della procedura.
art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Rende applicabile alla liquidazione coatta amministrativa il divieto previsto dall’art. 51 del medesimo testo normativo, per cui dal giorno della dichiarazione della procedura non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa.
art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni
Il divieto di azioni esecutive individuali opera anche nei confronti delle pretese azionate in ottemperanza quando il debitore è sottoposto a procedura concorsuale.
art. 36 legge regionale Calabria 10 agosto 2023, n. 39
Prevede il subentro ex lege del Consorzio di Bonifica della Calabria nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere presso i consorzi soppressi, senza trasferire al nuovo ente i debiti pecuniari e le obbligazioni risarcitorie pregresse rimaste nella massa degli enti originari.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di fissare il termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
Massime di principio
- L’apertura della liquidazione coatta amministrativa prima della proposizione del giudizio impedisce l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, anche in sede di ottemperanza, per i crediti compresi nella massa passiva; tali pretese devono essere fatte valere mediante insinuazione nello stato passivo.
- Quando una legge dispone il subentro di un nuovo ente nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato degli enti soppressi, il subentro riguarda il rapporto lavorativo in essere, ma non comporta, in assenza di una specifica previsione, l’accollo dei debiti retributivi arretrati e delle obbligazioni risarcitorie degli enti originari.
- L’esecuzione ex tunc di un giudicato che abbia convertito un rapporto precario in rapporto subordinato a tempo indeterminato impone al soggetto subentrante di ricostituire la posizione giuridica ed economica che il lavoratore avrebbe avuto sin dall’origine, computando anzianità di servizio e incrementi stipendiali maturati nel frattempo.
- L’inquadramento del lavoratore riammesso in servizio come neoassunto, con attribuzione del parametro economico iniziale e senza riconoscimento dell’anzianità derivante dal giudicato, costituisce inesatta esecuzione del titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia e stabilire una penalità di mora giornaliera per il ritardo ulteriore nell’esecuzione.
- Le retribuzioni maturate dopo il transito legale del lavoratore nel nuovo ente costituiscono crediti retributivi esigibili nei confronti del subentrante e non danni risarcibili da mancata esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1780/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1781/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1782/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1783/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1784/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1468/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →