Sentenza del 22/02/2016 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Controllo automatico - Risultati - Omessa comunicazione al contribuente - Accertamento - Illegittimità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La mancata comunicazione dei risultati del controllo automatico non determina l'illegittimità dell'atto impositivo quando non risultano incongruenze o differenze rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. La comunicazione preventiva è infatti necessaria solo quando il risultato del controllo è diverso da quello indicato nella dichiarazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento o della liquidazione perché non aveva ricevuto la comunicazione dei risultati del controllo automatico della dichiarazione. La doglianza si fondava sull'obbligo previsto dall'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette e dall'art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 per l'IVA.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione al contribuente dei risultati del controllo automatico deve essere effettuata quando il risultato del controllo è diverso da quello indicato nella dichiarazione; la sua omissione, in assenza di tale divergenza, non invalida l'atto impositivo.
Art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Anche in materia IVA, la comunicazione dei risultati del controllo automatico è richiesta quando emergono risultati diversi rispetto alla dichiarazione presentata.
Cassazione n. 7396/2010
Conferma il principio secondo cui l'omessa comunicazione dei risultati del controllo automatico non comporta l'illegittimità dell'atto quando non vi sia una divergenza tra il controllo e la dichiarazione.
Massime di principio
- La comunicazione dell'esito del controllo automatico non è un adempimento sempre necessario: rileva soprattutto quando il controllo evidenzia una pretesa diversa o maggiore rispetto a quanto dichiarato.
- L'omissione della comunicazione non comporta automaticamente la nullità o l'annullamento dell'atto impositivo; occorre verificare se vi fosse una concreta divergenza rispetto alla dichiarazione.
- Quando il contribuente sostiene l'illegittimità dell'atto per mancata comunicazione, deve dimostrare o individuare l'esistenza di incongruenze, errori o maggiori somme risultanti dal controllo.
- Se l'Amministrazione si limita a liquidare quanto già emerge dalla dichiarazione senza modificarne il risultato, l'atto può restare valido anche senza la preventiva comunicazione.
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