Cassazione Civile, Ordinanza n. 04583/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva escluso il risarcimento richiesto dalla società ricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (servizi logistici)
La controversia
Una società aveva ricevuto l'incarico di organizzare un trasporto dall'Italia alla Russia di sette rotori di notevole peso e, per la parte logistica, si era rivolta a una società di supporto. Ritenendo che quest'ultima avesse inadempiuto agli obblighi assunti, la committente aveva risolto il contratto ex art. 1454 c.c. e chiesto il risarcimento dei danni. In primo grado erano state accolte in parte le pretese risarcitorie e restituite somme percepite per prestazioni non eseguite; la controparte aveva appellato e la Corte d'appello aveva poi riformato, rigettando la domanda risarcitoria della committente. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione del giudicato interno e del principio di non contestazione, sostenendo che danni, composizione e quantificazione fossero rimasti incontroversi; 2) violazione degli artt. 329, 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la Corte d'appello riformato un capo coperto da giudicato; 3) ultrapetizione per avere escluso dal danno il maggior nolo pagato; 4) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per mancato riconoscimento di ulteriori costi di noleggio della nave; 5) contraddittorietà della motivazione per avere il giudice ritenuto un danno ma escluso il nesso causale con l'inadempimento. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., e inammissibili anche gli altri motivi perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova specifica dei costi risarcibili e del loro preciso ammontare.
Norme richiamate
art. 1454 c.c.
È richiamato come base della risoluzione intimata dalla parte che assumeva l'inadempimento della controparte.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera solo se il fatto è stato specificamente allegato e l'altra parte lo ha ammesso espressamente o lo ha difeso in modo incompatibile con il disconoscimento.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per violazione del giudicato interno.
art. 329 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. in tema di acquiescenza e giudicato interno.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 329 c.p.c. in tema di formazione del giudicato interno.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere l'intangibilità del giudicato sostanziale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura è dichiarata inammissibile per mancato rispetto del requisito di specificità e di autosufficienza nella indicazione degli atti e documenti.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare ultrapetizione, ma la Corte rileva che la doglianza in realtà mira a una diversa ricostruzione del fatto e della prova.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione, ma la Corte ritiene presente una motivazione congrua e non sindacabile come nuovo esame del merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio dedotto perché la motivazione è presente e coerente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 1362 c.c.
Invocato nel quinto motivo per censurare l'interpretazione del rapporto, ma la Corte rileva che la censura non coglie la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo se il fatto costitutivo è stato specificamente allegato dalla parte onerata e la controparte lo ha ammesso espressamente o lo ha difeso in modo incompatibile con il suo disconoscimento; non basta il generico richiamo all'assenza di contestazioni.
- Chi invoca il giudicato interno o la non contestazione deve indicare in modo puntuale i fatti, i capi di sentenza e gli atti processuali rilevanti, rispettando gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; il vizio di motivazione è deducibile solo quando manchi o sia radicalmente carente l'esame di punti decisivi.
- La censura per ultrapetizione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o la quantificazione del danno se la sentenza impugnata ha deciso entro i limiti della domanda e ha motivato sulla mancata prova dei costi risarcibili.
- Per ottenere il risarcimento di costi aggiuntivi o maggiori spese occorre provare specificamente sia l'an del pregiudizio sia il suo preciso ammontare, non essendo sufficiente un documento che esponga un importo complessivo privo di elementi idonei a distinguere le voci risarcibili e a collegarle causalmente all'inadempimento.
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