Cassazione Penale, Ordinanza n. 20121/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. 159/2011. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando la mancata considerazione di una prova decisiva, cioè il fatto che il ricorrente non avesse percepito le somme oggetto della precedente attività lavorativa e quindi non fosse in grado di adempiere all'obbligo contestato. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che la motivazione di appello, integrata da quella di primo grado, aveva già risposto in modo coerente alle doglianze, evidenziando l'assenza di prova dell'impossibilità di adempiere, la mancata rappresentazione di tale impossibilità e la mancata richiesta di rateizzazione, nonostante la piena conoscenza dell'obbligo sin dalla notifica.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011
disposizione che fonda il reato per il quale l'imputato è stato condannato nei gradi di merito; la Corte non ne interpreta il contenuto in modo generale, ma ne presuppone l'applicazione al caso concreto.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di appello può essere legittimamente integrata con quella di primo grado, purché la risposta complessiva alle censure sia coerente e adeguata.
- Quando l'imputato deduce l'impossibilità di adempiere a un obbligo penalmente rilevante, grava su di lui l'onere di allegare e provare concretamente tale impossibilità; la mera affermazione difensiva, non supportata da elementi specifici, non è sufficiente.
- La mancata comunicazione tempestiva dell'impossibilità di adempiere e la mancata richiesta di rateizzazione possono essere valorizzate dal giudice come indici dell'assenza di una reale impossibilità all'adempimento.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una lettura alternativa del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
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