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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui erano stati rettificati i ricavi derivanti dalla vendita di immobili e determinati maggiori importi ai fini IVA, IRES e IRAP. In Cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, sostenendo che l'ordine di accesso non indicava le effettive ragioni dell'avvio della verifica; dall'altro, la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., contestando che i valori OMI e la differenza tra i mutui concessi agli acquirenti e i prezzi dichiarati fossero sufficienti a dimostrare maggiori corrispettivi non dichiarati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili e comunque infondati entrambi i motivi. Ha rilevato che la ricorrente non aveva riprodotto gli atti necessari per consentire il controllo delle proprie censure e che l'indicazione delle ragioni dell'accesso nel foglio di servizio non era un adempimento richiesto dall'art. 12 della legge n. 212 del 2000. Quanto alla rettifica dei corrispettivi, la Corte ha confermato che i valori OMI, considerati unitamente allo scostamento tra i mutui erogati e i prezzi dichiarati, potevano costituire presunzioni gravi, precise e concordanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12

    Statuto dei diritti del contribuente

    L'ordine di accesso deve indicare le finalità e le esigenze dell'attività di controllo secondo quanto previsto dalla norma, ma non è necessario che il foglio di servizio contenga le ragioni dell'innesco della verifica. Una mera irregolarità formale non determina l'invalidità dell'accertamento in assenza di una specifica previsione.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce l'onere della prova; nel caso concreto l'Amministrazione ha assolto il proprio onere mediante elementi presuntivi idonei a sostenere la maggiore imposizione.

  • Codice civile, art. 2729

    Consente il ricorso a presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Anche un solo elemento può essere sufficiente se possiede tali requisiti; la valutazione concreta spetta al giudice di merito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina, per l'IVA, la rettifica delle dichiarazioni e l'accertamento di operazioni imponibili non dichiarate, anche mediante presunzioni nei limiti previsti dalla legge.

  • Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5

    Ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale dell'immobile, ripristinando la necessità di una valutazione basata su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con effetto retroattivo secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • I valori OMI, da soli, non costituiscono automaticamente la prova di maggiori ricavi: hanno natura orientativa e devono essere corroborati da ulteriori elementi concreti.
  • La differenza tra il prezzo dichiarato nell'atto e l'importo del mutuo concesso all'acquirente può costituire, anche da sola se adeguatamente significativa, un elemento presuntivo idoneo a fondare l'accertamento.
  • Nel giudizio di legittimità non è possibile chiedere semplicemente una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito; occorre indicare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Per contestare validamente un accesso fiscale è necessario dimostrare la violazione di uno specifico obbligo previsto dalla legge e il relativo pregiudizio; non ogni irregolarità formale comporta l'invalidità dell'accertamento.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile riprodurre o indicare puntualmente il contenuto degli atti sui quali si fonda la censura, rispettando il principio di autosufficienza.

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