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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10103/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla sostituzione della misura cautelare. Poiché non è stata ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la sentenza Corte Cost. n.186/2000), il ricorrente è condannato al pagamento delle sole spese del procedimento. In udienza il Pubblico Ministero aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Trento che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al D.P.R. n. 309/1990 (art. 74 contestato al capo B; art. 73, commi 1 e 4, contestati ai capi B21 e B24). Il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, deduceva: nullità dell'ordinanza per omessa valutazione delle doglianze in sede di riesame; violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al capo B (secondo motivo) e ai capi B21 e B24 (terzo e quarto motivo). Il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso il 5/02/2024 perché la custodia era stata sostituita con obbligo di presentazione alla stazione dei CC di Trento con provvedimento del G.I.P. del 20/01/2024.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990 - art. 74

    Norma richiamata per la contestazione del reato principale (riferito al capo B); nel provvedimento impugnato serve a qualificare la fattispecie di traffico o altra condotta rilevante ai fini cautelari

  • D.P.R. n. 309/1990 - art. 73, commi 1 e 4

    Norme richiamate per le imputazioni contestate ai capi B21 e B24 (illeciti connessi agli stupefacenti); sono le disposizioni penali che hanno formato oggetto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23

    Richiamato rispetto alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero ai sensi di tale disposizione; qui ha funzione procedurale e documentale nell'ambito del procedimento

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Principio richiamato per la liquidazione delle spese: se non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il condannato paga solo le spese del procedimento

Massime di principio

  • La sostituzione della misura cautelare con una di minore gravosità (es. obbligo di presentazione) può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al gravame e quindi l'inammissibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse comporta in genere l'inammissibilità, con conseguente mancata pronuncia nel merito sulle doglianze dedotte.
  • In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; tuttavia, se non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applica la regola di gravare il ricorrente delle sole spese del procedimento.
  • Le doglianze processuali che lamentano omissioni valutative o vizi di motivazione vanno conservate e perseguite prontamente: la sopravvenuta cessazione della posizione cautelare può precludere la decisione di merito su tali questioni.
  • Prima di rinunciare a un ricorso, valutare l'effetto sulla tutela dei diritti sostanziali e processuali: la perdita dell'interesse può evitare un esame di merito che, se favorevole, avrebbe potuto produrre effetti diversi (ristoro, revoca di contesti cautelari antecedenti, ecc.).

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