Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3446/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna (1 anno di reclusione e 300 euro di multa) per furto e reati connessi. Venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 518, 519, 520 e 522 c.p. e difetto di motivazione per aver ritenuto il ricorrente responsabile anche di fatti non contestati (furto di un rimorchio, di una motrice e bottiglie di vino); 2) nullità/illeggibilità di ordinanza e incompetenza territoriale del Tribunale di Genova (sostanziale competenza di Parma, Monza o Pavia) per errata applicazione di criteri di connessione (art. 12 lett. b c.p.p.); 3) inutilizzabilità di intercettazioni ritenute ambientali prive di autorizzazione (artt. 266-268 c.p.p.); 4) insufficienza della prova circa il concorso nel reato, con deduzione che il coinvolgimento sarebbe avvenuto dopo la consumazione del furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulle censure: 1) il riferimento a fatti non contestati era meramente descrittivo del contesto e non ha comportato condanna per quei fatti; motivo manifestamente infondato; 2) il motivo sulla incompetenza territoriale è generico e in parte inedito: il tribunale aveva emesso una nuova ordinanza leggibile richiamata dalla Corte d'appello e la competenza per connessione era adeguatamente motivata rispetto alla posizione dei coimputati; 3) le intercettazioni erano considerate telefoniche regolarmente autorizzate, con la voce del ricorrente in sottofondo; il ricorrente non aveva indicato gli atti specifici affetti dal vizio né dimostrato la decisività dell'elemento per la sentenza; 4) il motivo è aspecifico e implica una impermissibile rivalutazione del materiale probatorio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 516 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato: richiamata in relazione alla contestazione del concorso di Mirante con altri soggetti

  • art. 81, comma finale c.p.

    Richiamata in relazione alla continuazione e determinazione della responsabilità penale

  • art. 61 n. 5 e 7 c.p.

    Circostanze aggravanti valutate nel quadro della responsabilità penale

  • art. 624 c.p.

    Articolo sul furto: norma sostanziale che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato

  • art. 625 n. 2, 5, 7 c.p.

    Aggravanti relative al tipo di furto contestato; citate nell'imputazione

  • artt. 518, 519, 520, 522 c.p.

    Norme sul contenuto e forma delle sentenze e sul vizio di motivazione: invocate dal ricorrente per censurare presunte condanne per fatti non contestati; la Corte ha ritenuto che i riferimenti fossero meramente descrittivi e non costitutivi di condanna

  • art. 25 Cost.

    Principio di legalità e tutela del giusto processo: richiamato dal ricorrente in relazione alla competenza e legittimità degli atti

  • art. 8 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente (citazione generica nel ricorso); la Corte non ha ritenuto che la doglianza sia stata sufficientemente specificata

  • art. 12 lett. b) c.p.p.

    Criterio di connessione per la determinazione della competenza territoriale: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio della connessione per radicare la competenza a Genova rispetto al complesso degli imputati

  • artt. 266, 267, 268 c.p.p.

    Norme sulle intercettazioni e condizioni di utilizzabilità: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni fossero valide (telefoniche autorizzate) e che il ricorrente non avesse indicato specificamente gli atti affetti da vizio né la loro incidenza sulla decisione

  • art. 516 c.p.p.

    Norma che prevede responsabilità per spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici: va indicato quali atti sono viziati e come il vizio ha influito sulla decisione; motivi generici o inediti rischiano l'inammissibilità
  • La presenza nella motivazione di riferimenti a fatti non contestati non implica automaticamente condanna per quei fatti: occorre valutare se la sentenza abbia effettivamente fondato la condanna su tali fatti o li abbia solo descritti come contesto
  • Le questioni di competenza territoriale fondate sulla connessione tra processi devono essere censurate con puntualità motivazionale e documentale; se il giudice di merito ha adottato e richiamato ordinanze leggibili e motivate, la Corte di legittimità è cauta nel sindacare
  • Sulle intercettazioni, è necessario indicare esattamente quali conversazioni o atti si ritengono inutilizzabili e dimostrare la loro rilevanza decisiva per la sentenza: altrimenti il motivo è generico e inammissibile
  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere i fatti: non è possibile ottenere l'annullamento chiedendo una diversa valutazione delle prove se non è dimostrato un vizio di diritto nella motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.