Sentenza del 20/05/2016 n. 10481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute, comprese tutte le rate successive alla prima. La CTR aveva invece ritenuto che il condono restasse valido limitatamente alla parte pagata, commisurando le sanzioni solo all'importo non versato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, per il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, il mancato o insufficiente pagamento delle rate rende inefficace l'intera definizione, senza possibilità di conservarne gli effetti per la sola parte versata. Inoltre, con riferimento all'IVA, ha ritenuto la disposizione incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni, disponendone la disapplicazione. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate.
Il condono è una misura definitoria condizionata all'integrale pagamento dell'imposta e degli interessi secondo modalità e termini previsti dalla legge. Il pagamento parziale non conserva gli effetti del condono limitatamente alla somma versata e rende inefficace l'istanza di definizione.
Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le diverse forme di condono previste da tali disposizioni hanno presupposti e modalità autonome e non possono essere utilizzate per estendere analogicamente gli effetti favorevoli dell'una all'altra.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La Corte ha evidenziato che, nel condono ex art. 9-bis, l'importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa; pertanto, l'efficacia della definizione dipende dal pagamento integrale, non da una successiva attività di liquidazione dell'amministrazione.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme che concedono benefici fiscali e condoni, avendo carattere eccezionale e derogatorio, non possono essere estese per analogia a casi non espressamente previsti.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE
Le misure nazionali che comportano una rinuncia definitiva alla riscossione dell'IVA o delle relative sanzioni possono compromettere il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA e devono essere disapplicate nei limiti dell'incompatibilità con il diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Quando un condono fiscale subordina espressamente i suoi effetti al pagamento integrale, il mancato pagamento anche di una parte delle rate normalmente comporta l'inefficacia dell'intera definizione, non una sua efficacia parziale.
- Il pagamento della prima rata o di una parte del dovuto non attribuisce automaticamente il diritto a conservare i benefici del condono per l'importo pagato, salvo un'espressa previsione normativa in senso contrario.
- Le norme di condono e le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere ampliate mediante analogia o interpretazioni che modifichino i presupposti stabiliti dalla legge.
- Per l'IVA occorre verificare anche la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea, soprattutto quando il beneficio comporta la rinuncia a imposta, interessi o sanzioni.
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