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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38760/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha rigettato il riesame della misura custodiale, deducendo un evidente difetto di gravità indiziaria in relazione al capo relativo al reato di usura (art. 644 c.p.) connesso all'aggravante ex art. 416-bis. L'Orecchio contestava che le consegne di denaro ricevute da Monardo fossero slegate da qualsiasi conoscenza o accordo usurario, denunciava presunzioni e congetture nella motivazione, eccepiva il divieto di doppia presunzione (desumere da fatti ignoti altri fatti ignoti) e la mancanza del dolo specifico, nonché la mancata valutazione individuale, precisa e concorde degli indizi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e non confrontato criticamente con la motivazione del Tribunale del riesame; ha confermato i principi secondo cui la sindacabilità in sede di legittimità delle misure cautelari è limitata alla verifica di adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, escludendo un sindacato sul merito probatorio o una rivalutazione degli elementi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse fornito una motivazione ampia, coerente e non illogica circa la gravità indiziaria, valorizzando il quadro investigativo complessivo (intercettazioni, modalità reiterate delle consegne, rapporti di fiducia con esponenti della cosca e modus operandi comune), e pertanto non ha ravvisato vizi che rendessero l'atto annullabile.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato tra le norme menzionate dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte non individua violazione formale a fini di legittimità legata a questa norma e cura la verifica di specificità della censura.

  • art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.

    Riferimento ai canoni di valutazione della prova e dell'indizio; la Corte richiama che l'apprezzamento della precisione e congruenza degli indizi rientra nella valutazione di merito salvo manifesta illogicità nella motivazione impugnata.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata in ordine ai requisiti della gravità indiziaria e alla ponderazione degli elementi indiziari; la Corte osserva che il parametro rilevante per la gravità degli indizi in tema di misure cautelari è contenuto nell'art. 273 e nell'art. 273, comma 1-bis e non è sostitutivo di un riesame di merito.

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Richiamato tra le norme contestate; la Corte non ravvisa violazioni tali da nullificare la motivazione del giudice del riesame.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla concorsualità dei reati contestati; la Corte accetta la valutazione del Tribunale relativa alla partecipazione concorsuale nella vicenda usuraria.

  • art. 644, commi 1 e 5, nn. 4 e 5 c.p.

    Norma sostanziale del reato di usura contestato; la Corte ritiene che la gravità indiziaria in ordine a tale reato sia stata adeguatamente motivata dal Tribunale sulla base delle evidenze processuali.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamata per l'aggravante collegata a contesti di criminalità organizzata; la Corte ritiene la motivazione del giudice di merito sufficiente a collegare l'operato dell'indagato al contesto associativo e alla finalità agevolatrice.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) e e) c.p.p.

    Norma procedurale richiamata indirettamente: la Corte sottolinea che certe censure (es. violazioni di legge formali) devono essere specificate e che la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione può essere valutata ai sensi della lett. e).

  • art. 273, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamato dalla Corte come parametro normativo per la consistenza degli indizi in tema di misure cautelari; la Corte osserva che tale disposizione non richiama l'art. 192, comma 2, e che la gravità degli indizi si valuta secondo il parametro applicabile alle misure cautelari.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il sindacato sulle misure cautelari è limitato a verificare l'adeguatezza, completezza e logicità della motivazione del giudice del merito; non è consentita la riesamina dei fatti o una valutazione probatoria diversa dal merito.
  • Le censure devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare con precisione quale vizio di motivazione o quale violazione di legge si contesta e confrontarsi criticamente con le argomentazioni testuali del provvedimento impugnato.
  • La gravità indiziaria può essere fondata su inferenze logiche tratte dal complesso probatorio (intercettazioni, modalità reiterate delle condotte, rapporti di fiducia e modus operandi comune); tali inferenze sono sindacabili in Cassazione solo se emergono illogicità manifeste nel testo motivazionale.
  • L'eccezione di doppia presunzione può rilevare solo se si dimostra che il provvedimento contiene una manifesta contraddizione o illogicità nella catena probatoria; non è sufficiente una rielaborazione alternativa degli elementi.
  • La sostituzione della misura custodiale con una misura meno afflittiva non sopprime l'interesse a impugnare: permane la rilevanza dell'impugnazione se la decisione di riesame ha confermato il quadro indiziario.
  • Per mettere in crisi un provvedimento cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare che la motivazione è carente sotto il profilo della logicità o contraddittoria in modo palese, non semplicemente proporre una diversa lettura degli stessi atti.

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