Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25904/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito confermata in appello resta ferma, non essendo stati accolti i motivi proposti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta semplice/documentale ex art. 261 r.d. n. 267/1942. Il ricorso articolava due motivi: (1) dedotta assenza di motivazione della decisione di appello in relazione alle censure formulate con l'atto di gravame; (2) vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici, poiché consistenti in mere affermazioni apodittiche non confrontate con le argomentazioni poste a base della sentenza di condanna. È stata inoltre menzionata una richiesta di rinvio dell'udienza per astensione del difensore, respinta perché non consentita per quel tipo di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 261 r.d. n. 267 del 1942

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge ulteriormente la specifica qualificazione della fattispecie, oltre al richiamo al reato contestato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico con le ragioni della sentenza impugnata; non sono sufficienti censure meramente assertive o apodittiche.
  • La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in formule generiche prive di un effettivo confronto argomentativo con la decisione di merito.
  • La mancata specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La richiesta di rinvio dell'udienza per astensione del difensore non può essere accolta quando, per quel tipo di ricorso, l'istanza non è consentita.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.