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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24531/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procura generale/decisione impugnata)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo un vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata in concorso. In particolare ha contestato l'inattendibilità del riconoscimento personale effettuato dalla persona offesa, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna su una prova non attendibile. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproponeva questioni di fatto già dedotte in appello e disattese con motivazione logicamente coerente, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente fattuale e volto a sollecitare una rivalutazione delle prove, in particolare del riconoscimento personale della persona offesa, già esaminato dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; in cassazione non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della persona offesa costituisce una prova dichiarativa rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo se sorretto da motivazione manifestamente illogica o apodittica.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella compiuta nei gradi di merito quando la motivazione impugnata sia coerente e priva di vizi logici.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce formalmente un vizio di motivazione ma mira, in realtà, a ottenere una diversa lettura dei fatti già scrutinati in appello.
  • La presenza di elementi di riscontro esterni al riconoscimento, come il ritrovamento di denaro compatibile con quanto sottratto, rafforza la tenuta logica della motivazione di merito e rende più difficile censurarla in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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