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Ordinanza

Ordinanza n. 932/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Emilia Romagna, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Emilia Romagna per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,

Giustizia amministrativa202515315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale e graduatoria conclusiva, con gli atti relativi alla prova scritta e agli elenchi dei vincitori e degli idonei

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, contestando in particolare il proprio esito della prova scritta, l'esclusione dalla procedura e la graduatoria conclusiva relativa alla Regione Emilia-Romagna. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La ricorrente, in camera di consiglio, ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che l'eventuale accoglimento avrebbe potuto pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei; ha quindi ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza decidere nel merito né sull'ammissibilità del ricorso, espressamente riservata alla sede di merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria concorsuale e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi. La notificazione deve essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con evidenza anche sul portale della Direzione Regionale interessata, includendo le indicazioni e i documenti specificati nell'ordinanza. L'Agenzia deve predisporre un collegamento denominato “Atti di notifica”, rilasciare un attestato dell'avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione pubblicata fino alla sentenza definitiva di primo grado. La notificazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 13 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato; nel caso concreto tale adempimento è stato ritenuto assolto.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il giudizio non è stato instaurato nei confronti di tutti i controinteressati necessari, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    In presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., della notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato rispetto degli adempimenti di notificazione e deposito imposti dal giudice comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro atti concorsuali può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, questi devono essere considerati controinteressati necessari e il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • L'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi giustificano l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
  • Il giudice può fissare termini perentori sia per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami sia per il deposito della relativa prova, prevedendo che il mancato adempimento determini l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinuncia alla domanda cautelare comporta la presa d'atto della rinuncia e non determina, di per sé, una decisione sul merito dell'impugnazione, che deve essere trattata nella successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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