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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17804/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando soprattutto il rilevante intervallo temporale di due anni tra i reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva parzialmente rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati. Nel solo motivo di ricorso ha sostenuto che il giudice avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri per individuare l'unicità del disegno criminoso, ritenendo sufficiente l'omogeneità delle condotte, descritte come detenzione di strumenti per intercettare le comunicazioni tra le forze dell'ordine. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione del giudice dell'esecuzione era coerente con i principi consolidati: il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa e non può fondarsi solo sull'omogeneità dei reati, specie quando tra i fatti vi sia una cesura temporale significativa di due anni.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

    La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma solo a seguito di un accertamento rigoroso dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

    Rimedio esecutivo per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione

    Richiamata come base per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica approfondita e rigorosa dell'effettiva preordinazione dei reati successivi già al momento del primo fatto, almeno nelle linee essenziali.
  • L'omogeneità delle violazioni, del bene giuridico offeso e la contiguità spazio-temporale sono soltanto indici sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • Quando i reati sono commessi a notevole distanza temporale l'uno dall'altro, può presumersi che i fatti successivi non fossero stati progettati sin dall'origine, salvo prova contraria.
  • La valutazione degli elementi sintomatici dell'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e priva di travisamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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