Cassazione Penale, Ordinanza n. 17804/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando soprattutto il rilevante intervallo temporale di due anni tra i reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva parzialmente rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati. Nel solo motivo di ricorso ha sostenuto che il giudice avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri per individuare l'unicità del disegno criminoso, ritenendo sufficiente l'omogeneità delle condotte, descritte come detenzione di strumenti per intercettare le comunicazioni tra le forze dell'ordine. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione del giudice dell'esecuzione era coerente con i principi consolidati: il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa e non può fondarsi solo sull'omogeneità dei reati, specie quando tra i fatti vi sia una cesura temporale significativa di due anni.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma solo a seguito di un accertamento rigoroso dell'unicità del disegno criminoso.
art. 671 cod. proc. pen.
ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
Rimedio esecutivo per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati.
Corte cost. n. 186 del 2000
per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione
Richiamata come base per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica approfondita e rigorosa dell'effettiva preordinazione dei reati successivi già al momento del primo fatto, almeno nelle linee essenziali.
- L'omogeneità delle violazioni, del bene giuridico offeso e la contiguità spazio-temporale sono soltanto indici sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a notevole distanza temporale l'uno dall'altro, può presumersi che i fatti successivi non fossero stati progettati sin dall'origine, salvo prova contraria.
- La valutazione degli elementi sintomatici dell'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e priva di travisamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →