Cassazione Penale, Ordinanza n. 10114/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, confermata in appello la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per un furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Ha dedotto, con il primo motivo, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sostenendo in sostanza che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto riassumere la prova. Con il secondo motivo ha contestato il diniego di particolare tenuità del fatto, ritenendo che la condotta dovesse essere valutata come tenue. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo il rigetto della richiesta; inoltre le doglianze miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché il giudice di appello aveva escluso la particolare tenuità in ragione delle modalità del fatto, con motivazione congrua e immune da vizi logici.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 c.p.
integrano il reato di furto con aggravanti, oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza delle modalità concrete della condotta
art. 603 c.p.p.
la rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale e presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti
art. 606 c.p.p.
in cassazione non è consentita una diversa valutazione del compendio istruttorio, salvo vizi motivazionali decisivi
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è istituto eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, non essendo sufficiente la mera richiesta della parte.
- In sede di legittimità la mancata rinnovazione dell'istruttoria può essere censurata solo quando sia dimostrata l'oggettiva necessità dell'incombente e siano individuabili lacune o manifeste illogicità della motivazione su punti decisivi; non è ammessa una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- La contestazione del diniego della particolare tenuità del fatto è infondata quando il giudice di merito abbia escluso l'applicabilità dell'istituto valorizzando in modo congruo le modalità concrete della condotta.
- La doglianza che si risolva in una diversa lettura delle risultanze istruttorie è estranea al giudizio di cassazione, salvo che si traduca nella denuncia di vizi logici o motivazionali rilevanti e decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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