Cassazione Penale, Sentenza n. 24699/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condannato)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione relativo a una condanna a un anno di reclusione, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, ritenendo non complete le ricerche del condannato e applicabile anche in fase esecutiva, ai fini dell'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., il regime dell'art. 159 c.p.p. Il pubblico ministero ha impugnato tale ordinanza con due motivi: (1) violazione di legge in relazione all'art. 159 c.p.p., sostenendo che le ricerche del condannato erano complete e adeguate, dato che l'interessato era privo di fissa dimora, privo di documenti, di utenza telefonica e di domicilio valido, e che le verifiche effettuate presso anagrafe, banca dati dei detenuti e banca dati di polizia erano le sole concretamente possibili; (2) violazione di legge in relazione all'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., sostenendo che la norma non si applica al condannato irreperibile, essendo invece riferita a situazioni diverse, e che l'ordinanza avrebbe dovuto motivare la scelta di aderire a un orientamento giurisprudenziale minoritario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per carenza sopravvenuta di interesse. Ha ritenuto che, essendo decorso integralmente il termine di trenta giorni concesso al condannato per chiedere misure alternative dopo la dichiarazione di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione, un eventuale accoglimento dell'impugnazione non avrebbe prodotto alcun risultato concreto e favorevole per il ricorrente. La Corte ha quindi escluso la condanna del pubblico ministero alle spese e alla Cassa delle ammende, in ragione della sua qualità di parte pubblica.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non ha interesse; l'interesse va verificato prioritariamente e anche la sua sopravvenuta carenza comporta inammissibilità.
art. 159 c.p.p.
nel caso concreto il pubblico ministero sosteneva che le ricerche del condannato erano state complete secondo il parametro dell'irreperibilità; la Corte non è entrata nel merito della censura per difetto di interesse.
art. 656, comma 5, c.p.p.
richiamato per la sospensione dell'ordine di esecuzione e per il termine di trenta giorni entro il quale il condannato può attivarsi per chiedere misure alternative.
art. 656, comma 8-bis, c.p.p.
richiamato quale norma la cui applicabilità all'irreperibile era contestata dal pubblico ministero e valutata dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione del pubblico ministero è ammissibile solo se esiste un interesse concreto e attuale, ossia se l'eventuale accoglimento è idoneo a rimuovere un pregiudizio effettivo e a produrre un risultato praticamente utile.
- La carenza di interesse all'impugnazione determina inammissibilità anche quando sopravviene nel corso del giudizio di legittimità.
- Quando il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti e l'accoglimento del ricorso non può più incidere sulla situazione processuale o sostanziale delle parti, manca l'interesse ad impugnare.
- Nel giudizio di impugnazione promosso dal pubblico ministero contro un provvedimento esecutivo, non è sufficiente la mera richiesta di corretta applicazione della legge processuale: occorre che la riforma sia concretamente utile nel caso specifico.
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