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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dagli avv. Gianluca Maris e Antonio Francesco Morone, deduceva la violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. con due censure: 1) errata qualificazione dei fatti di corruzione come pluralità di reati anziché come reato unico; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

Con atto trasmesso il 03/06/2022 il ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso. La Corte di cassazione ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), per intervenuta e rituale rinuncia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente comporta responsabilità (Corte Cost. n.186/2000) e ha osservato che l'art. 616 c.p.p. non opera distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 591 e 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata come oggetto dei reati per i quali era stata applicata la pena; la decisione di cassazione non è entrata nel merito della qualificazione del reato a causa della rinuncia.

  • art. 479 cod. pen.

    Richiamata tra le norme penali pertinenti nella sentenza impugnata; nessuna valutazione sulla sua applicazione è stata resa per effetto della rinuncia.

  • art. 323 cod. pen.

    Richiamata come altro reato con cui si formava il cumulo/continuazione; la Corte non si è pronunciata sul merito per la rinuncia.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Norma processuale richiamata dai difensori come presunta violata (qualificazione autonoma dei fatti e riconoscimento delle attenuanti); il vizio denunciato non è stato esaminato per effetto della rinuncia del ricorrente.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia rituale dell'appellante; determina anche le conseguenze processuali della rinuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per puntualizzare che non distingue fra le diverse ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 591 e 606 c.p.p.; utilizzato per giustificare l'imposizione della sanzione e delle spese.

  • art. 606, comma terzo c.p.p.

    Citato in relazione alla distinzione tra ipotesi di inammissibilità; la Corte osserva che l'art. 616 non opera distinzioni tra le ipotesi previste dagli artt. 591 e 606 c.p.p.

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente è attribuibile a colpa e può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese.

  • Giurisprudenza di Cassazione (Sez. 5, n. 28961/2016; Sez. 6, n. 26255/2015; Sez. 4, n. 16425/2015)

    Citate a sostegno del consolidato orientamento secondo cui l'art. 616 c.p.p. non effettua distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 591 e 606 c.p.p., e che la rinuncia rituale giustifica la pronuncia di inammissibilità e le conseguenti sanzioni.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso produce l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce alla Corte di cassazione di entrare nel merito delle censure proposte.
  • La rinuncia imputabile alla volontà del ricorrente può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria (principio richiamato dalla Corte Costituzionale).
  • Se si intende contestare la qualificazione del fatto (es. pluralità vs reato unico) o chiedere il riconoscimento integrale delle attenuanti generiche, tali censure devono essere mantenute e non rinunciate, perché la rinuncia preclude qualsiasi valutazione di merito.
  • L'art. 616 c.p.p. va interpretato nel senso che non distingue tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 591 e 606 c.p.p.: le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità (compresa l'imposizione di sanzioni) si applicano anche quando l'inammissibilità deriva dalla rinuncia volontaria.
  • Prima di rinunciare a un ricorso strategico per motivi di merito, valutare l'effetto automatico della rinuncia sulla perdita dell'esame delle questioni giuridiche e sulle possibili sanzioni economiche.

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