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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17132/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società gestrice del servizio idrico notificava a un comune un'ingiunzione fiscale per il pagamento di canoni relativi al consumo di acqua da fontanini pubblici e bocche antincendio, sulla base di una fattura rimasta impagata. Il tribunale accoglieva l'opposizione del comune e revocava l'ingiunzione, ritenendo non sufficientemente certo e liquido il credito perché non era stato prodotto un contratto di gestione dei fontanini idrici idoneo a desumere la tariffa applicata, nonostante fosse stato depositato un regolamento del servizio idrico. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il regolamento del consorzio idrico prevedeva tariffe generali e una quantificazione forfettaria del consumo anche per le fontane pubbliche, sicché il credito sarebbe stato determinabile matematicamente; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di primo grado avrebbe accolto una eccezione di nullità non ritualmente proposta dal comune.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, essendo l'appello stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado poteva essere proposto solo nei limiti delle questioni già devolute in appello; la ricorrente, però, non aveva indicato che la questione fosse stata effettivamente prospettata nel gravame. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale aveva fondato la decisione sul criterio di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, ponendo a carico dell'opposto l'onere di provare i fatti costitutivi del credito e riscontrando che la documentazione prodotta non dimostrava la certezza e liquidità della pretesa. La società ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 R.D. n. 639/1910

    atto ascrivibile al tipo dell'ingiunzione fiscale

    l'ingiunzione fiscale è il titolo utilizzato per la riscossione del credito, oggetto di opposizione da parte del destinatario.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione/o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ.

    la censura è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 348-bis c.p.c.

    ordinanza ex art.348 bis cod.proc.civ.

    se l'appello è dichiarato inammissibile, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è soggetto a limiti specifici quanto alle questioni deducibili.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348 - ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello

    la deducibilità in cassazione resta circoscritta alle questioni già devolute al giudice di appello, restando escluso il vizio di motivazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • artt. 329 e 346 c.p.c.

    si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice

    la parte deve indicare che la questione prospettata in cassazione era stata devoluta in appello; altrimenti la questione è preclusa.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    vizi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è mezzo a critica vincolata e può essere proposto solo per i vizi tipizzati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore: su di lui grava l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • Quando l'appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado è proponibile solo nei limiti delle questioni già devolute con l'atto di appello e riproposte ritualmente; la parte deve specificare dove e come la questione sia stata posta in appello.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè se critica una questione diversa da quella decisiva posta a fondamento della decisione.
  • Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, la certezza e liquidità del credito devono risultare da elementi probatori idonei prodotti dall'opposto; la mera indicazione unilaterale della quantificazione non è sufficiente se non sorretta dal titolo o da criteri oggettivi dimostrati in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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