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Sentenza

Sentenza n. 2868/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione: -del provvedimento autorizzazione sismica n. 220618030, del 13.12.2022, rilasciato alla Workup Estate srl dalla Regione Campania -Genio Civile di Caserta; -della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentata dalla Workup Estate S.r.l. in data 01/08/2024, prot. n. 78003 del Comune di Caserta, avente ad oggetto lavori in variante al Permesso di Costruire n. 69 del 13.07.2021, relativamente all'immobile sito in Caserta, fraz. Tredici, Piazza Tredici n. 11, catastalmente identificato al Fg. 47, P.lla 94; -del Permesso di Costruire (P.d.C.) n. 69 rilasciato dal Comune di Caserta in data 13.07.2021 in favore della Workup Estate S.r.l., relativo al medesimo immobile; del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza presentata dal ricorrente in data 12.03.2025 al Comune di Caserta, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, volta ad ottenere l'annullamento in autotutela dei suddetti titoli abilitativi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1/9/2025: - del Permesso di Costruire n. 69 rilasciato dal Comune di Caserta in data 13.07.2021 in favore della Workup Estate S.r.l., già impugnato con ricorso principale notificato in data 10.07.2025; - del provvedimento del Genio Civile di Caserta. prot. n. 220618030 del 13.12.2022, qualificato dalla Regione Campania come “Attestazione di Presentazione del Progetto” ai sensi degli artt. 93 e 94-bis del D.P.R. 380/2001, atto presupposto al rilascio del suddetto Permesso di Costruire. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 20/11/2025: - del Permesso di Costruire n. 69 rilasciato dal Comune di Caserta in data 13.07.2021 in favore della Workup Estate S.r.l., già impugnato con ricorso principale notificato in data 10.07.2025; nonché, ai fini dell’accertamento incidentale della sua illegittimità e della conseguente declaratoria di illegittimità derivata del suddetto Permesso di Costruire: -del provvedimento del Genio Civile di Caserta. prot. n. 220618030 del 13.12.2022, qualificato dalla Regione Campania come “Attestazione di Presentazione del Progetto” ai sensi degli artt. 93 e 94-bis del D.P.R. 380/2001, atto presupposto al rilascio del suddetto Permesso di Costruire.

Giustizia amministrativa202503968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 69/2021, SCIA in variante del 1 agosto 2024, attestazione di presentazione del progetto del Genio Civile del 13 dicembre 2022 e silenzio sull’istanza di annullamento in autotutela

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, comproprietario di una quota dell’immobile interessato, ha contestato il permesso di costruire rilasciato per lavori di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, la successiva SCIA per varianti in corso d’opera e l’atto del Genio Civile relativo al deposito del progetto strutturale. Ha dedotto, in particolare, l’assenza di una preventiva autorizzazione sismica al momento del rilascio del permesso, la mancata realizzazione del giunto sismico con la preesistente proprietà, la necessità di una nuova autorizzazione sismica per le modifiche strutturali previste dalla SCIA, il peggioramento delle condizioni statiche dell’immobile di sua proprietà, l’errata rappresentazione da parte della società della propria disponibilità esclusiva del bene, la necessità del consenso e della partecipazione del comproprietario, la qualificazione delle opere come varianti essenziali anziché mere varianti in corso d’opera e l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di annullamento in autotutela. Ha sostenuto che la piena conoscenza della lesività e dell’illegittimità dei titoli fosse emersa soltanto dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in un giudizio civile relativo alla nuova opera. La Regione ha precisato che l’atto del Genio Civile non costituiva un’autorizzazione sismica, ma un’attestazione di presentazione del progetto ai sensi degli artt. 93 e 94-bis del d.P.R. 380/2001. La società controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione, la tardività e l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione, poiché la controversia riguardava l’impugnazione di titoli edilizi amministrativi da parte di un vicino e non una mera disputa tra privati. Ha riconosciuto anche la legittimazione e l’interesse ad agire del ricorrente, derivanti dalla vicinitas e dal pregiudizio specifico, concreto e attuale prospettato. Nel merito processuale ha però dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per tardività. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e degli atti endoprocedimentali, ma la percezione dell’esistenza dell’atto e della sua lesività. Il ricorrente era quantomeno dal maggio 2023 consapevole dell’esistenza, del contenuto e della portata lesiva del permesso di costruire, avendo proposto in quel periodo un’azione di denuncia di nuova opera relativa all’edificio assentito. Da tale momento avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, anche mediante accesso documentale, e proporre l’impugnazione nel termine decadenziale. La consulenza tecnica successivamente acquisita non era idonea a differire il dies a quo, poiché la conoscenza integrale degli atti o delle specifiche illegittimità non è necessaria per l’impugnazione, potendo le ulteriori censure essere dedotte con motivi aggiunti. Quanto alla SCIA in variante, il ricorrente ne aveva conoscenza almeno dal 12 marzo 2025, data dell’istanza di annullamento in autotutela, sicché anche i motivi aggiunti risultavano tardivi. Il TAR ha precisato che resta ferma la possibilità di sollecitare i poteri di vigilanza e intervento dell’amministrazione qualora le opere possano mettere in pericolo persone o cose. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Regione Campania e della società controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori per ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, ma la percezione della sua esistenza e degli elementi che ne rendono evidente la lesività.

  • artt. 93 e 94-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamati in relazione alla qualificazione dell’atto del Genio Civile come attestazione di presentazione del progetto strutturale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Indicato quale base normativa dell’istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente; la sentenza non esamina nel merito i presupposti dell’autotutela per la tardività del ricorso.

  • l.r. Campania 1/2011

    Richiamata quale base normativa dell’aumento di volumetria assentito con il permesso di costruire.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un titolo edilizio, la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, c.p.a. consiste nella percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, non nella conoscenza integrale del suo contenuto o degli atti endoprocedimentali.
  • Il vicino che abbia contezza, o anche un ragionevole sospetto, che un’attività edilizia pregiudizievole sia sorretta da un titolo abilitativo deve attivarsi tempestivamente, anche mediante accesso documentale, per verificarne la legittimità e proporre eventualmente ricorso.
  • La successiva acquisizione di una consulenza tecnica o di una conoscenza più approfondita delle illegittimità del titolo edilizio non differisce il dies a quo quando il ricorrente conosceva già l’esistenza dell’atto e la sua lesività; le ulteriori censure possono essere articolate mediante motivi aggiunti.
  • L’impugnazione di un permesso di costruire proposta dal vicino, in presenza di vicinitas e di un pregiudizio specifico, concreto e attuale derivante dall’intervento, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e integra legittimazione e interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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