Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 20526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non avesse eliminato l'obbligo di pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile, poiché il relativo presupposto era stato riprodotto nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Ha inoltre contestato l'estensione al Comune dell'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato dall'art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, respingendo la domanda originaria del Comune di rimborso della tassa governativa sui telefoni cellulari. Ha stabilito che l'uso della telefonia mobile resta soggetto alla tassa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 e che l'esenzione riconosciuta allo Stato non si estende automaticamente agli enti locali. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa allegata

    Tassa sulla "licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione".

    La disposizione continua a costituire il fondamento della tassa governativa sui telefoni cellulari, anche dopo l'evoluzione della disciplina delle comunicazioni elettroniche.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis

    L'esenzione fiscale prevista a favore dell'Amministrazione dello Stato è un'agevolazione di stretta interpretazione e non può essere estesa agli enti locali in assenza di una specifica previsione legislativa.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 160 e 218

    L'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato il presupposto della tassa, poiché la disciplina dell'autorizzazione all'uso delle apparecchiature è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

    Non prevede una generalizzata assimilazione tra lo Stato e tutte le altre amministrazioni pubbliche ai fini delle esenzioni fiscali; tale assimilazione richiede una specifica scelta legislativa.

  • D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50

    La norma interpretativa conferma che la nozione di stazioni radioelettriche comprende anche il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219

    "Dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato".

    La liberalizzazione delle comunicazioni non può essere interpretata come causa di riduzione delle entrate fiscali precedentemente dovute.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma che disciplina formalmente una licenza non elimina necessariamente un tributo se il relativo presupposto è stato mantenuto o riprodotto nella normativa successiva.
  • Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese per analogia a soggetti pubblici diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
  • Gli enti locali, anche quando perseguono finalità pubbliche o svolgono funzioni istituzionali, non sono automaticamente equiparati allo Stato ai fini delle agevolazioni tributarie.
  • In materia di tassa governativa sulla telefonia mobile, l'intestazione dell'abbonamento a un Comune o ad altro ente locale non esclude di per sé l'obbligo di pagamento.
  • Quando esiste un orientamento consolidato della Corte di cassazione sulle medesime questioni, è probabile che le controversie analoghe vengano decise conformemente a tale orientamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.