Cassazione Civile, Ordinanza n. 33379/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori ricavi e un maggiore reddito d’impresa ai fini IRES, IRAP e IVA, facendo leva sull’applicazione dello studio di settore TG50U, sull’incongruenza reiterata dei ricavi e sull’antieconomicità della gestione. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge per avere la sentenza d’appello ritenuto legittimo l’accertamento senza verificare l’esistenza di un valido contraddittorio preventivo e per avere ritenuto gravemente, precisamente e concordantemente indiziari gli elementi posti a base della ripresa; con il secondo ha censurato la sentenza per non avere considerato l’invalidità della notifica dell’invito al contraddittorio, anche in relazione ai principi UE sul giusto procedimento; con il terzo ha contestato il recupero dell’IVA sostenendo che l’attività fosse soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1972.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti della mancata verifica dell’effettivo contraddittorio preventivo, rilevando che per gli accertamenti fondati sugli studi di settore il contraddittorio con il contribuente è necessario a pena di nullità e che il giudice di merito avrebbe dovuto accertarne l’effettivo svolgimento. Ha invece dichiarato inammissibile la parte del motivo con cui si contestava la gravità, precisione e concordanza degli indizi, perché tale doglianza investe il merito e non la violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato, perché volto in sostanza a una nuova valutazione del fatto circa l’applicabilità del reverse charge, attività preclusa in cassazione quando si deduce solo violazione di legge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame limitato al profilo del contraddittorio preventivo.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma evocata dalla ricorrente nei motivi di censura sull’accertamento induttivo e sulla valutazione degli elementi presuntivi.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
Richiamato in relazione all’accertamento fondato su studi di settore e alla necessità del contraddittorio preventivo.
art. 10, comma 3-bis, l. n. 146/1998
Richiamato quale base normativa della procedura di accertamento da studi di settore e del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Evocato nei motivi di ricorso sulla motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova in relazione agli elementi posti a base dell’accertamento.
art. 2729 c.c.
Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici utilizzate nell’accertamento tributario.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’invalidità della notifica dell’invito al contraddittorio.
art. 6 TUE
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sul giusto procedimento.
art. 17, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma sul reverse charge, ma il relativo motivo è stato rigettato perché tendeva a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha distinto tra errore di diritto e contestazione della ricostruzione fattuale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare l’onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore il contraddittorio preventivo con il contribuente costituisce un passaggio necessario a pena di nullità, perché l’elaborazione statistica deve essere adattata alla concreta realtà economica del contribuente e le sue osservazioni devono essere esaminate nella motivazione dell’atto.
- La contestazione della sussistenza, gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari posti a base dell’accertamento riguarda la valutazione del merito e non può essere proposta utilmente in cassazione come violazione di legge.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle prove, poiché esso riguarda l’erronea individuazione o applicazione della norma al fatto già accertato dal giudice di merito.
- Chi ricorre per cassazione deve formulare motivi specifici, indicando con precisione la norma asseritamente violata e il contenuto della decisione impugnata che la contraddice; altrimenti la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
- La deduzione dell’applicabilità di un regime IVA speciale, come il reverse charge, non può essere trasformata in una richiesta di rivalutazione delle risultanze di fatto quando il giudice di merito ha già escluso, con apprezzamento probatorio insindacabile, la sussistenza dei presupposti fattuali per applicarlo.
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